IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del  28 febbraio  2000,  con il quale il
Ministro  dei  trasporti  e della navigazione ha dettato disposizione
per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  296  del  20 dicembre  2000, con il quale il
Ministro  dei  trasporti e della navigazione ha fissato il calendario
delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23 novembre  2001, con il quale il
Ministro   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  fissato  il
calendario  delle  revisioni  dei  motoveicoli  e dei ciclomotori per
l'anno 2002;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 novembre 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002;
  Visto  il  D.D. 4 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 6 marzo 2002;
  Vista  la circolare prot. 213/404 del 28 gennaio 2003, con cui sono
state definite le caratteristiche tecniche di omologazione dei banchi
a  rulli  per  prove  di  velocita'  di  ciclomotori  a  tre  ruote e
quadricicli leggeri;
  Visto  il  D.D. 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 145 del 25 giugno 2003;
  Tenuto conto che le prove di velocita' dei veicoli a 3 e 4 ruote di
cui  all'art.  52 del codice della strada e che le prove di emissione
dei  veicoli  a  3  e 4 ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice
della   strada,   debbono   essere   effettuate  con  apparecchiature
specificatamente destinate allo scopo;
  Valutato  che  l'Amministrazione  ha introdotto un doppio regime di
prova  per  le revisioni per tenere conto delle indicazioni contenute
nella   direttiva   97/24/CE,  doppio  regime  che  si  sostanzia  in
differenziate   condizioni  di  prova  ed  in  diversi  parametri  da
controllare,   in  ragione  della  rispondenza  o  meno  dei  veicoli
sottoposti al controllo al dettato della citata direttiva;
  Considerato  che  la  rete  dei  soggetti  abilitati ex art. 80 del
codice    della    strada   risulta   ancora   non   convenientemente
approvvigionata  con  le  necessarie attrezzature per far fronte alla
complessiva domanda nel doppio regime;
  Considerata l'opportunita' di uniformare temporalmente l'esecuzione
delle  prove di emissione per i veicoli omologati conformemente e non
alla  direttiva  97/24/CE,  per  garantire uniformita' di trattamento
dell'utenza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  prova  di  velocita'  dei  veicoli a tre e quattro ruote di cui
all'art.  52  del  codice  della  strada, e la prova di emissione dei
veicoli a tre e quattro ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice
della  strada, prevista a partire dal 1° luglio 2003, e' prorogata al
1° gennaio 2004.