Art. 2.
  A partire dal 1° luglio 2003, sui veicoli ciclomotori e motoveicoli
verranno  effettuate  tutte le prove previste dalle disposizioni fino
ad  oggi  emanate  ad  eccezione di quelle esplicitate all'art. 1 del
presente  decreto  relativamente  ai veicoli a tre e quattro ruote di
cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada.
    Roma, 30 giugno 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi