Art. 2. 1. L'istituzione dei nuovi modelli di libretti di porto d'armi di cui al presente decreto non incide sulla validita' dei libretti di porto d'armi sinora rilasciati e in corso di validita' fino alla scadenza degli stessi. 2. I nuovi modelli, conformi al tipo approvato con il presente decreto, sostituiscono i precedenti libretti utilizzati per i rilasci e/o rinnovi delle licenze di porto d'armi e dovranno essere utilizzati non appena saranno disponibili presso gli uffici territoriali del Governo e presso le questure. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2003 Il Ministro: Pisanu