Art. 2.
    1. L'istituzione dei nuovi modelli di libretti di porto d'armi di
cui  al  presente  decreto non incide sulla validita' dei libretti di
porto  d'armi  sinora  rilasciati  e  in corso di validita' fino alla
scadenza degli stessi.
    2. I  nuovi  modelli,  conformi al tipo approvato con il presente
decreto, sostituiscono i precedenti libretti utilizzati per i rilasci
e/o   rinnovi  delle  licenze  di  porto  d'armi  e  dovranno  essere
utilizzati   non   appena   saranno  disponibili  presso  gli  uffici
territoriali del Governo e presso le questure.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 17 aprile 2003
                                                  Il Ministro: Pisanu