Art. 3.
  1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei
prodotti  fitosanitari  contenenti polisolfuro di bario e' consentita
fino al 31 dicembre 2003.
  2.   I  titolari  delle  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari
contenenti   polisolfuro  di  bario  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti  fitosanitari  medesimi  dell'avvenuta revoca e del rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
  Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese
interessate,   sara'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 26 luglio 2003.
    Roma, 2 luglio 2003
                                     Il direttore generale: Marabelli