VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI MINIMI NEL SETTORE NAVI TRAGHETTO FS (Legge n. 146/90 come modificata dalla legge 83/2000) Il Gruppo FS, Agens e le organizzazione sindacale firmatarie del presente accordo, in attuazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, aderendo all'invito formulato dalla Commissione di garanzia in data 18 aprile 2002, concordano sulle seguenti prestazioni indispensabili per il settore delle navi traghetto del Gruppo FS. Tratta da e per la Sardegna: p.m. Tratta da e per la Sicilia: trasporto ferroviario. Vengono assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il transito dei treni previsti dal punto 4.2.2. dell'accordo sui servizi minimi del 23 novembre 1999 (1). Sulle stesse navi sara' garantito il trasportato sulla base delle prassi vigenti. In occasione delle iniziative di sciopero le parti negozieranno le eventuali necessita' connesse a particolari situazioni di trasporto non passeggeri, in particolare per i trasporti di carri e gommato con animali vivi e/o merci deperibili e/o merci pericolose e/o sostanze nocive o tossiche, per le quali si ritenga opportuno assicurarne l'effettuazione. In caso di sciopero nazionale festivo vengono assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il transito dei treni inseriti nell'elenco di cui alla lettera f) del testo del punto 4.2.4. dell'accordo sui servizi minimi del 23 novembre 1999 come modificato dall'accordo del 29 ottobre 2001 (1). Navi bidirezionali: viene garantita l'effettuazione di un terzo delle corse programmate nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. Mezzi veloci: in coerenza con quanto previsto al punto 4.2.1. dell'accordo del 23 novembre 1999 (1), vengono garantite le corse previste nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari (6-9 e 18-21) secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza. Per quanto riguarda l'efficacia, il campo di applicazione, le norme generali, il preavviso, le modalita' di proclamazione, la durata dello sciopero, la revoca dello sciopero proclamato, le franchigie, il divieto di scioperi concomitanti, la sospensione dello sciopero e le norme relative al personale comandato, si conferma quanto stabilito dall'accordo del 23 novembre 1999 (1). Per quanto riguarda l'intervallo tra azioni di sciopero (rarefazione oggettiva e soggettiva) si conferma quanto previsto ai punti 3.3.4 e 3.3.5 dell'accordo del 23 novembre 1999 come modificati dall'accordo del 29 ottobre 2001 (1). Roma, 10 marzo 2003 Gruppo FF.SS. Filt-Cgil Agens Fit-Cisl Uilt UGL Ferrovie Sma/Fast-Confsal Sasmant (1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002 - Serie generale.