(all. 1 - art. 1)
                VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI MINIMI
                    NEL SETTORE NAVI TRAGHETTO FS
        (Legge n. 146/90 come modificata dalla legge 83/2000)

    Il  Gruppo FS, Agens e le organizzazione sindacale firmatarie del
presente   accordo,  in  attuazione  della  legge  n.  146/1990  come
modificata  dalla  legge  n.  83/2000,  aderendo all'invito formulato
dalla  Commissione  di  garanzia  in  data 18 aprile 2002, concordano
sulle  seguenti  prestazioni indispensabili per il settore delle navi
traghetto del Gruppo FS.
    Tratta da e per la Sardegna: p.m.
    Tratta da e per la Sicilia: trasporto ferroviario.
    Vengono  assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il
transito dei treni previsti dal punto 4.2.2. dell'accordo sui servizi
minimi del 23 novembre 1999 (1). Sulle stesse navi sara' garantito il
trasportato sulla base delle prassi vigenti.
    In  occasione  delle iniziative di sciopero le parti negozieranno
le   eventuali   necessita'  connesse  a  particolari  situazioni  di
trasporto  non  passeggeri, in particolare per i trasporti di carri e
gommato  con  animali  vivi e/o merci deperibili e/o merci pericolose
e/o  sostanze  nocive  o  tossiche, per le quali si ritenga opportuno
assicurarne l'effettuazione.
    In caso di sciopero nazionale festivo vengono assicurate le corse
delle  navi  necessarie  a  garantire  il transito dei treni inseriti
nell'elenco  di  cui  alla  lettera  f)  del  testo  del punto 4.2.4.
dell'accordo  sui servizi minimi del 23 novembre 1999 come modificato
dall'accordo del 29 ottobre 2001 (1).
    Navi  bidirezionali:  viene garantita l'effettuazione di un terzo
delle corse programmate nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.
    Mezzi  veloci:  in  coerenza  con quanto previsto al punto 4.2.1.
dell'accordo  del  23 novembre  1999  (1), vengono garantite le corse
previste  nelle  fasce  orarie di massima utenza dei pendolari (6-9 e
18-21) secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza.
    Per  quanto  riguarda  l'efficacia,  il campo di applicazione, le
norme  generali,  il  preavviso,  le  modalita'  di proclamazione, la
durata  dello  sciopero,  la  revoca  dello  sciopero  proclamato, le
franchigie, il divieto di scioperi concomitanti, la sospensione dello
sciopero  e  le  norme  relative  al personale comandato, si conferma
quanto stabilito dall'accordo del 23 novembre 1999 (1).
    Per   quanto   riguarda   l'intervallo  tra  azioni  di  sciopero
(rarefazione  oggettiva  e soggettiva) si conferma quanto previsto ai
punti 3.3.4 e 3.3.5 dell'accordo del 23 novembre 1999 come modificati
dall'accordo del 29 ottobre 2001 (1).

      Roma, 10 marzo 2003


          Gruppo FF.SS.            Filt-Cgil
             Agens                 Fit-Cisl
                                   Uilt
                                   UGL Ferrovie
                                   Sma/Fast-Confsal
                                   Sasmant

    (1) pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002
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