Art. 6.
                              Rapporti
  1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza,
il  Consorzio  di Bonifica dell'Oristanese agira' in nome e per conto
proprio,  atteso  che,  in  virtu' della presente ordinanza medesima,
spetta  ad  esso  ogni  potere  in  relazione  a tutta l'attivita' da
compiere per la realizzazione delle opere.
  2.   Il   Consorzio   di   Bonifica   dell'Oristanese  e'  pertanto
responsabile  di  qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza
dell'esecuzione  dei  lavori e delle attivita' connesse, e non potra'
quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.
  3.  Il  presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione
dell'atto  commissariale  di  chiusura del rapporto di affidamento di
cui  al  successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i
motivi di cui al successivo comma.
  4.  Al Commissario e' riservato il potere di revocare l'affidamento
nel  caso  in cui il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese incorra in
violazioni  o  negligenze,  tanto  in  ordine  alle  condizioni della
presente   Ordinanza  quanto  a  norme  di  legge  o  regolamenti,  a
disposizioni amministrative ed alle regole di buona amministrazione.
  5.  Lo  stesso  potere di revoca, il Commissario esercitera' ove il
Consorzio  di  Bonifica  dell'Oristanese,  per  imperizia o altro suo
comportamento,  comprometta  la  tempestiva  esecuzione  e  la  buona
riuscita  dell'intervento  in  relazione alle esigenze di superamento
dello stato emergenziale in atto.
  6.   Nel  caso  di  revoca  si  fara'  luogo,  in  contraddittorio,
all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attivita'
eseguite  e  utilizzabili  e  resteranno  attribuite  al Consorzio di
Bonifica  dell'Oristanese  le  somme legittimamente erogate, o al cui
pagamento  il  Consorzio  di  Bonifica  dell'Oristanese  medesimo sia
legittimamente  tenuto,  con riguardo ai lavori e forniture, salvo il
risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.
  7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento
dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del
Consorzio  di  Bonifica  dell'Oristanese che determinassero la revoca
dell'atto di affidamento.
  8.  In  conseguenza  il  Consorzio  di  Bonifica dell'Oristanese si
impegna  ad inserire nei contratti che andra' a stipulare con i terzi
esplicita  clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente»
o «Amministrazione» nei contratti stessi.
  9.   Ricevuti  gli  atti  del  collaudo  finale  e  la  conseguente
dichiarazione  del  Consorzio di Bonifica dell'Oristanese di compiuto
espletamento  dell'oggetto  dell'affidamento, nonche' i provvedimenti
degli   organi   di   controllo  preposti  e  concluse  le  procedure
espropriative,  il  Commissario,  provvedera' alla omologazione degli
atti  di  contabilita' finale e collaudo delle opere ed alla chiusura
del rapporto di affidamento.