Art. 6. Rapporti 1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese agira' in nome e per conto proprio, atteso che, in virtu' della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attivita' da compiere per la realizzazione delle opere. 2. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e' pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, e non potra' quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario. 3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma. 4. Al Commissario e' riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente Ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle regole di buona amministrazione. 5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario esercitera' ove il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto. 6. Nel caso di revoca si fara' luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attivita' eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo. 7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese che determinassero la revoca dell'atto di affidamento. 8. In conseguenza il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese si impegna ad inserire nei contratti che andra' a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi. 9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonche' i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvedera' alla omologazione degli atti di contabilita' finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.