Art. 3.
  Considerato  che  il  Fondo  nazionale  per le politiche sociali e'
determinato   dagli   stanziamenti   previsti   per   gli  interventi
disciplinati  dalle  disposizioni  legislative indicate nell'art. 80,
comma  17,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
modificazioni  e che i medesimi affluiscono al Fondo senza vincolo di
destinazione, ed al fine di garantire il completo trasferimento delle
risorse  del Fondo nazionale per le politiche sociali alle regioni ed
agli  enti  beneficiari,  le  somme  preordinate  sul capitolo 1865 -
u.p.b.  3.1.2.9  dello  stato di previsione della spesa del Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e non utilizzate per i fini
indicati  dalla  legge  383  del  2000, sono destinate ad integrare i
finanziamenti  degli  interventi previsti dalla normativa costituente
il citato Fondo nazionale per le politiche sociali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  previo  visto  e registrazione della Corte dei
conti.
    Roma, 18 aprile 2003

                                           Il Ministro del lavoro
                                          e delle politiche sociali
                                                    Maroni
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
       Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 238