Art. 3. Considerato che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate nell'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e che i medesimi affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione, ed al fine di garantire il completo trasferimento delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali alle regioni ed agli enti beneficiari, le somme preordinate sul capitolo 1865 - u.p.b. 3.1.2.9 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non utilizzate per i fini indicati dalla legge 383 del 2000, sono destinate ad integrare i finanziamenti degli interventi previsti dalla normativa costituente il citato Fondo nazionale per le politiche sociali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 18 aprile 2003 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 238