Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 31 gennaio 2000. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2003 Il direttore generale: Abate