Art. 2. 1. Le risorse vengono erogate alle regioni e province autonome di Bolzano e Trento in seguito alla comunicazione da parte degli assessorati competenti dell'avvio delle procedure per la realizzazione delle attivita' formative. 2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per l'attuazione dell'obbligo formativo ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 15 luglio di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome. 3. Qualora entro il 31 dicembre 2005 non venga dichiarato impegnato dagli assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono distribuite fra le altre amministrazioni regionali e delle province autonome sulla base di indicatori di performance da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni. Roma, 1° luglio 2003 Il direttore generale: Bulgarelli