Art. 2.
  1.  Le  risorse vengono erogate alle regioni e province autonome di
Bolzano  e  Trento  in  seguito  alla  comunicazione  da  parte degli
assessorati    competenti   dell'avvio   delle   procedure   per   la
realizzazione delle attivita' formative.
  2.  Allo  scopo  di  monitorare  l'avanzamento  delle attivita' per
l'attuazione  dell'obbligo  formativo  ciascuna  regione  e provincia
autonoma  predispone  un  rapporto  annuale  di attuazione, elaborato
secondo  le  linee  guida  fissate  dal  Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  in  collaborazione  con  l'ISFOL, da inviare allo
stesso  Ministero  entro  il 15 luglio di ogni anno. Il Ministero del
lavoro  e  politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro
il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla
base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.
  3. Qualora entro il 31 dicembre 2005 non venga dichiarato impegnato
dagli   assessorati   competenti  l'intero  ammontare  delle  risorse
assegnate  con  atti  amministrativi  giuridicamente  vincolanti,  il
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali procede alla revoca
delle  risorse  non  impegnate.  Tali risorse sono distribuite fra le
altre  amministrazioni regionali e delle province autonome sulla base
di  indicatori  di  performance  da  concordare  con il coordinamento
tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni.
    Roma, 1° luglio 2003
                                    Il direttore generale: Bulgarelli