Art. 11. Applicazione art. 16, paragrafo 2 - b) del regolamento - Eventuale previsione del tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l per l'utilizzazione del termine «dolce» per alcuni VQPRD tranquilli 1. L'eventuale tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l, per l'utilizzazione del termine «dolce», deve essere previsto nei disciplinari di produzione degli specifici VQPRD.