Art. 11.
Applicazione  art.  16,  paragrafo 2 - b) del regolamento - Eventuale
   previsione  del  tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a
   35  g/l  per  l'utilizzazione del termine «dolce» per alcuni VQPRD
   tranquilli
  1. L'eventuale tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35
g/l,  per  l'utilizzazione  del termine «dolce», deve essere previsto
nei disciplinari di produzione degli specifici VQPRD.