Art. 12. Applicazione art. 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, vini di uve stramature); art. 17 del regolamento (vini tranquilli), art. 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (vini liquorosi e vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati) - Condizioni di utilizzo delle indicazioni relative ad un colore 1. Le indicazioni relative ad un colore particolare e le relative condizioni di utilizzazione devono essere previste nei disciplinari di produzione degli specifici mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e dei vini di uve stramature designati con indicazione geografica, dei vini da tavola IGT, dei VQPRD, dei vini liquorosi IGT, dei vini frizzanti IGT, dei VLQPRD e dei VFQPRD. 2. I mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, i vini di uve stramature, i vini da tavola, i vini liquorosi, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, designati senza nome geografico, devono utilizzare in etichetta soltanto i seguenti colori: «bianco», «rosso», «rosato».