Art. 12.
Applicazione  art. 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (mosti
   di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto,
   vini   di   uve   stramature);   art.  17  del  regolamento  (vini
   tranquilli),  art.  39,  paragrafo  1, lettera c), del regolamento
   (vini liquorosi e vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati)
   - Condizioni di utilizzo delle indicazioni relative ad un colore
  1.  Le  indicazioni relative ad un colore particolare e le relative
condizioni  di  utilizzazione devono essere previste nei disciplinari
di  produzione  degli  specifici mosti di uve parzialmente fermentati
destinati  al  consumo  umano  diretto  e  dei vini di uve stramature
designati  con  indicazione  geografica,  dei vini da tavola IGT, dei
VQPRD,  dei  vini liquorosi IGT, dei vini frizzanti IGT, dei VLQPRD e
dei VFQPRD.
  2.  I  mosti  di  uve  parzialmente fermentati destinati al consumo
umano  diretto,  i  vini  di uve stramature, i vini da tavola, i vini
liquorosi,  i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, designati
senza  nome  geografico,  devono  utilizzare  in etichetta soltanto i
seguenti colori: «bianco», «rosso», «rosato».