Art. 16.
Applicazione  art.  14,  paragrafo  3,  del regolamento (mosti di uve
   parzialmente  fermentati destinati al consumo umano diretto e vini
   di  uve stramature con indicazione geografica); art. 22, paragrafo
   1,  del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39, paragrafo
   2, lettera d), del regolamento (vini frizzanti IGT e DO); art. 45,
   paragrafo  2,  del  regolamento  (vini  spumanti DO) - Indicazioni
   relative  al  modo  di  ottenimento  o  di  elaborazione di taluni
   prodotti vitivinicoli
  1.  Limitatamente  alle  categorie  dei  vini IGT e DO tranquilli e
frizzanti,  ai  fini  dell'utilizzo  in  etichettatura della menzione
tradizionale  «novello»,  relativa  al  modo in cui sono elaborati ed
all'epoca  in  cui  sono  immessi  al  consumo  i relativi vini, sono
applicabili  le disposizioni del decreto ministeriale 13 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999.
  2. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente articolo le
indicazioni  relative  al  modo di ottenimento o di elaborazione e le
loro  condizioni  di utilizzazione sono previste con appositi decreti
ministeriali   o  nei  disciplinari  di  produzione  degli  specifici
prodotti DO o IGT.