Art. 16. Applicazione art. 14, paragrafo 3, del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 22, paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (vini frizzanti IGT e DO); art. 45, paragrafo 2, del regolamento (vini spumanti DO) - Indicazioni relative al modo di ottenimento o di elaborazione di taluni prodotti vitivinicoli 1. Limitatamente alle categorie dei vini IGT e DO tranquilli e frizzanti, ai fini dell'utilizzo in etichettatura della menzione tradizionale «novello», relativa al modo in cui sono elaborati ed all'epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, sono applicabili le disposizioni del decreto ministeriale 13 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999. 2. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente articolo le indicazioni relative al modo di ottenimento o di elaborazione e le loro condizioni di utilizzazione sono previste con appositi decreti ministeriali o nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DO o IGT.