Art. 17.
Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (mosti
   di  uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto
   e  vini  di  uve  stramature con indicazione geografica); art. 25,
   paragrafo  1,  del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39
   paragrafo 2, lettera f), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO,
   vini frizzanti IGT e DO) - Indicazione del nome dell'azienda
  1.  Per  indicare  il  nome  dell'azienda  viticola  nella quale il
prodotto  vitivinicolo  e' stato ottenuto possono essere utilizzati i
seguenti termini:
    per  i  prodotti  dell'intero  territorio  nazionale:  «abbazia»,
«castello», «torre», «rocca», «villa»;
    per  i  prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «Kloster»,
«Stift», «Abtei», «SchloÞ», «Burg», «Ansitz»,
e  altri  termini  similari,  in  abbinamento  ai nomi delle relative
entita'   storico  tradizionali  o  dei  toponimi,  nonche'  le  loro
illustrazioni.
  2.  Detti termini e le loro illustrazioni possono essere utilizzati
a condizione che:
    i  citati  nomi delle entita' storico tradizionali e dei toponimi
abbinabili  non  devono  contenere,  in  tutto  o  in  parte, un nome
geografico  riservato  a  IGT  e  DO diverse da quella utilizzata per
designare  il  vino ottenuto nell'azienda viticola in questione. Sono
altresi'  fatte  salve  le  disposizioni previste dalla normativa sui
marchi  che  consentono,  per motivi di consolidata tradizione d'uso,
l'utilizzo  di  marchi registrati contenenti in tutto o in parte nomi
geografici riservati a DO e IGT;
    siano   rispettate  le  condizioni  stabilite  dall'art.  25  del
regolamento.