Art. 17. Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 25, paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera f), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO) - Indicazione del nome dell'azienda 1. Per indicare il nome dell'azienda viticola nella quale il prodotto vitivinicolo e' stato ottenuto possono essere utilizzati i seguenti termini: per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «abbazia», «castello», «torre», «rocca», «villa»; per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «Kloster», «Stift», «Abtei», «SchloÞ», «Burg», «Ansitz», e altri termini similari, in abbinamento ai nomi delle relative entita' storico tradizionali o dei toponimi, nonche' le loro illustrazioni. 2. Detti termini e le loro illustrazioni possono essere utilizzati a condizione che: i citati nomi delle entita' storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a IGT e DO diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione. Sono altresi' fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sui marchi che consentono, per motivi di consolidata tradizione d'uso, l'utilizzo di marchi registrati contenenti in tutto o in parte nomi geografici riservati a DO e IGT; siano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 25 del regolamento.