Art. 18.
Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (mosti
   di  uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto
   e  vini  di  uve  stramature con indicazione geografica); art. 26,
   paragrafo  1,  del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39
   paragrafo 2, lettera g), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO,
   vini frizzanti IGT e DO) - Menzioni relative all'imbottigliamento
  1.  Per  i prodotti vitivinicoli disciplinati nel presente articolo
sono  stabilite  le  seguenti  menzioni relative all'imbottigliamento
nell'azienda   viticola,  da  parte  di  un'associazione  di  aziende
viticole o in una impresa situata nella regione di produzione o nelle
sue  immediate  vicinanze per i VQPRD di cui all'allegato VI, D.3 del
regolamento (CE) n. 1493/99:
    per  i  prodotti dell'intero territorio nazionale: «imbottigliato
dal   viticoltore»,   «imbottigliato   all'origine»,   «imbottigliato
all'origine  dalla  cantina  sociale», «imbottigliato all'origine dai
produttori riuniti», «imbottigliato all'origine dall'associazione dei
produttori»;
    per  i  prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «abgefüllt
vom    Weinbauern»,   «Erzeugerabfüllung»,   «Erzeugerabfüllung   der
Kellereigenossenschaft»,   a  condizione  che  il  prodotto  provenga
esclusivamente  dalle  uve  raccolte  nei  vigneti  che  fanno  parte
dell'azienda viticola e vinificate nella stessa azienda.