Art. 18. Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 26, paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera g), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO) - Menzioni relative all'imbottigliamento 1. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati nel presente articolo sono stabilite le seguenti menzioni relative all'imbottigliamento nell'azienda viticola, da parte di un'associazione di aziende viticole o in una impresa situata nella regione di produzione o nelle sue immediate vicinanze per i VQPRD di cui all'allegato VI, D.3 del regolamento (CE) n. 1493/99: per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «imbottigliato dal viticoltore», «imbottigliato all'origine», «imbottigliato all'origine dalla cantina sociale», «imbottigliato all'origine dai produttori riuniti», «imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori»; per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «abgefüllt vom Weinbauern», «Erzeugerabfüllung», «Erzeugerabfüllung der Kellereigenossenschaft», a condizione che il prodotto provenga esclusivamente dalle uve raccolte nei vigneti che fanno parte dell'azienda viticola e vinificate nella stessa azienda.