Art. 19. Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 27 del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); art. 45, paragrafo 1, del regolamento e allegato VIII - E.2, comma 3, del regolamento n. 1493/99 (vini spumanti) - Disposizioni supplementari relative all'utilizzo di talune indicazioni facoltative: limitazione e disciplina d'uso delle menzioni tradizionali e del nome delle varieta' di viti 1. Le menzioni tradizionali italiane figuranti nell'elenco riportato all'allegato III del regolamento, parti A e B, ai sensi dell'art. 24 del regolamento, sono riservate esclusivamente ai rispettivi vini DO e IGT che figurano, per ciascuna menzione tradizionale, nella seconda colonna del predetto elenco, conformemente alle disposizioni previste dai relativi disciplinari di produzione. 2. L'utilizzo del nome delle varieta' di vite che figurano nell'allegato 3 al presente decreto e' limitato ai corrispondenti vini DO a margine indicati. 3. Fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione il nome della varieta' di vite o delle varieta' di viti possono figurare in etichetta alle seguenti condizioni: qualora il nome del vitigno e' riportato in stretta connessione al nome geografico, o sul medesimo rigo, deve figurare in caratteri delle stesse dimensioni, rilievo ed intensita' colorimetrica del nome geografico; negli altri casi il nome del vitigno puo' figurare in caratteri di dimensione non superiore al doppio di quelli utilizzati per il nome geografico e, limitatamente ai vini spumanti, in caratteri di dimensione non superiore al triplo di quelli utilizzati per il nome geografico del V.S.Q.P.R.D. o della denominazione del prodotto per gli spumanti designati senza nome geografico.