Art. 19.
Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (mosti
   di  uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto
   e  vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 27 del
   regolamento  (vini  IGT  e  DO  tranquilli); art. 39, paragrafo 2,
   lettera  e),  del  regolamento  (vini  liquorosi  IGT  e  DO, vini
   frizzanti  IGT  e  DO);  art.  45,  paragrafo 1, del regolamento e
   allegato  VIII  -  E.2,  comma 3, del regolamento n. 1493/99 (vini
   spumanti)  -  Disposizioni  supplementari relative all'utilizzo di
   talune  indicazioni  facoltative:  limitazione  e disciplina d'uso
   delle menzioni tradizionali e del nome delle varieta' di viti
  1.   Le   menzioni   tradizionali  italiane  figuranti  nell'elenco
riportato  all'allegato  III  del  regolamento, parti A e B, ai sensi
dell'art.  24  del  regolamento,  sono  riservate  esclusivamente  ai
rispettivi  vini  DO  e  IGT  che  figurano,  per  ciascuna  menzione
tradizionale,    nella   seconda   colonna   del   predetto   elenco,
conformemente alle disposizioni previste dai relativi disciplinari di
produzione.
  2.  L'utilizzo  del  nome  delle  varieta'  di  vite  che  figurano
nell'allegato  3  al  presente  decreto e' limitato ai corrispondenti
vini DO a margine indicati.
  3. Fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dagli specifici
disciplinari  di  produzione  il  nome della varieta' di vite o delle
varieta'   di  viti  possono  figurare  in  etichetta  alle  seguenti
condizioni:
    qualora  il  nome del vitigno e' riportato in stretta connessione
al  nome  geografico, o sul medesimo rigo, deve figurare in caratteri
delle stesse dimensioni, rilievo ed intensita' colorimetrica del nome
geografico;
    negli  altri  casi il nome del vitigno puo' figurare in caratteri
di  dimensione  non  superiore  al doppio di quelli utilizzati per il
nome  geografico  e,  limitatamente ai vini spumanti, in caratteri di
dimensione  non  superiore al triplo di quelli utilizzati per il nome
geografico  del  V.S.Q.P.R.D.  o della denominazione del prodotto per
gli spumanti designati senza nome geografico.