Art. 2. Applicazione art. 4, paragrafo 1 del regolamento Misure relative ai codici 1. In sostituzione del codice di cui all'allegato VII, sezione E, paragrafo 1, primo trattino, e del codice di cui all'allegato VIII, sez. D.5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, inteso ad evitare ogni possibilita' di equivoco tra talune indicazioni obbligatorie, quali il nome o la ragione sociale, il comune dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, contenenti in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO o IGT diversi da quello ammesso per la designazione di un determinato prodotto, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 164/1992, che prescrivono l'obbligo di riportare le predette indicazioni in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza ed in ogni caso con caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la denominazione del prodotto. 2. Il codice di cui all'allegato VII, sez. E, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che indica in etichettatura la sede sociale dell'imbottigliatore o dello speditore e, ove opportuno, il luogo di imbottigliamento e di spedizione di un vino da tavola ottenuto dal mescolamento di prodotti originari di piu' Stati membri o di un vino da tavola vinificato in uno Stato membro ottenuto da uve raccolte in altro Stato membro, si identifica con il codice ISTAT dei comuni. 3. Il codice facoltativo di cui all'allegato VII, sez. E, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che indica il nome o la ragione sociale, il comune e lo Stato membro dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, puo' essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alle predette norme. Tale codice si identifica con quello attribuito all'imbottigliatore dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione. 4. Il codice facoltativo di cui all'allegato VIII (vini spumanti), sez. D.4 del reg. 1493/1999, che indica il nome o la ragione sociale dell'elaboratore, nonche' il nome del comune o della frazione, e dello Stato in cui questi ha la sede, puo' essere utilizzato soltanto per i prodotti elaborati nella Comunita', ferme restando le condizioni di cui allo stesso paragrafo. Tale codice si identifica con quello attribuito all'imbottigliatore dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.