Art. 2.
                  Applicazione art. 4, paragrafo 1
              del regolamento Misure relative ai codici
  1.  In  sostituzione del codice di cui all'allegato VII, sezione E,
paragrafo  1,  primo trattino, e del codice di cui all'allegato VIII,
sez.  D.5  del  regolamento (CE) n. 1493/1999, inteso ad evitare ogni
possibilita'  di  equivoco tra talune indicazioni obbligatorie, quali
il  nome o la ragione sociale, il comune dell'imbottigliatore o dello
speditore  o dell'importatore, contenenti in tutto o in parte termini
geografici  riservati  ai vini DO o IGT diversi da quello ammesso per
la  designazione  di  un  determinato  prodotto,  sono applicabili le
disposizioni  di  cui  all'art. 24, comma 3, della legge n. 164/1992,
che  prescrivono  l'obbligo  di  riportare le predette indicazioni in
caratteri  di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed
a  due  millimetri  di  larghezza  ed  in ogni caso con caratteri non
superiori  ad  un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a
quelli usati per la denominazione del prodotto.
  2.  Il codice di cui all'allegato VII, sez. E, paragrafo 1, secondo
trattino,   del   regolamento   (CE)  n.  1493/1999,  che  indica  in
etichettatura  la sede sociale dell'imbottigliatore o dello speditore
e,  ove opportuno, il luogo di imbottigliamento e di spedizione di un
vino  da  tavola  ottenuto  dal mescolamento di prodotti originari di
piu'  Stati  membri  o  di  un vino da tavola vinificato in uno Stato
membro  ottenuto da uve raccolte in altro Stato membro, si identifica
con il codice ISTAT dei comuni.
  3. Il codice facoltativo di cui all'allegato VII, sez. E, paragrafo
1,  secondo  capoverso, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che indica
il   nome  o  la  ragione  sociale,  il  comune  e  lo  Stato  membro
dell'imbottigliatore  o  dello  speditore  o  dell'importatore,  puo'
essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alle predette
norme.    Tale   codice   si   identifica   con   quello   attribuito
all'imbottigliatore dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale
repressione  frodi  competente  per territorio in sede di vidimazione
dei   registri   previsti  dalle  norme  comunitarie  in  materia  di
organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme
nazionali di applicazione.
  4.  Il codice facoltativo di cui all'allegato VIII (vini spumanti),
sez.  D.4 del reg. 1493/1999, che indica il nome o la ragione sociale
dell'elaboratore,  nonche'  il  nome  del  comune o della frazione, e
dello Stato in cui questi ha la sede, puo' essere utilizzato soltanto
per   i   prodotti  elaborati  nella  Comunita',  ferme  restando  le
condizioni  di  cui  allo stesso paragrafo. Tale codice si identifica
con  quello  attribuito  all'imbottigliatore  dall'Ufficio periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio
in  sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie
in  materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle
relative norme nazionali di applicazione.