Art. 21. Applicazione art. 32 del regolamento - Unita' geografiche piu' ampie della regione determinata 1. Per tutte le categorie di vini DO disciplinate dal presente titolo, le unita' geografiche piu' ampie della regione determinata, che possono essere utilizzate in ambito nazionale in associazione al nome di talune regioni determinate, sono le seguenti: «Alto Adige» («Südtirol») o dell'«Alto Adige» («Südtiroler»), in associazione alle tipologie «Classico» e «Classico Superiore» della DOC «Lago di Caldaro» o «Caldaro» o «Kalterersee» o «Kalterer» (decreto ministeriale 11 novembre 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002; decreto ministeriale 3 agosto 1993 - Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1993); «Sardegna», in associazione alle DO: «Alghero», «Arborea», «Carignano del Sulcis», «Malvasia di Bosa», «Mandrolisai», «Moscato di Sorso Sennori», «Giro' di Cagliari», «Malvasia di Cagliari», «Monica di Cagliari», «Moscato di Cagliari», «Nasco di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Terralba o Campidano di Terralba», «Vermentino di Gallura», «Vernaccia di Oristano» (decreto ministeriale 30 marzo 2001 - Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001). Le relative condizioni di utilizzazione sono stabilite negli specifici decreti di autorizzazione indicati a margine.