Art. 21.
                Applicazione art. 32 del regolamento
      - Unita' geografiche piu' ampie della regione determinata
  1.  Per  tutte  le  categorie  di vini DO disciplinate dal presente
titolo,  le  unita' geografiche piu' ampie della regione determinata,
che  possono essere utilizzate in ambito nazionale in associazione al
nome di talune regioni determinate, sono le seguenti:
    «Alto  Adige» («Südtirol») o dell'«Alto Adige» («Südtiroler»), in
associazione  alle  tipologie «Classico» e «Classico Superiore» della
DOC  «Lago  di  Caldaro»  o  «Caldaro»  o  «Kalterersee» o «Kalterer»
(decreto  ministeriale  11 novembre  2002 - Gazzetta Ufficiale n. 272
del  20 novembre  2002; decreto ministeriale 3 agosto 1993 - Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1993);
    «Sardegna»,   in  associazione  alle  DO:  «Alghero»,  «Arborea»,
«Carignano  del  Sulcis», «Malvasia di Bosa», «Mandrolisai», «Moscato
di  Sorso  Sennori»,  «Giro'  di  Cagliari»,  «Malvasia di Cagliari»,
«Monica  di  Cagliari»,  «Moscato  di Cagliari», «Nasco di Cagliari»,
«Nuragus   di   Cagliari»,   «Terralba   o  Campidano  di  Terralba»,
«Vermentino   di   Gallura»,   «Vernaccia   di   Oristano»   (decreto
ministeriale  30 marzo  2001 - Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio
2001).
  Le  relative  condizioni  di  utilizzazione  sono  stabilite  negli
specifici decreti di autorizzazione indicati a margine.