Art. 22. Applicazione art. 33, paragrafo 1, del regolamento - Menzioni indicanti l'imbottigliamento nella regione determinata. 1. Per tutte le categorie di vini DO disciplinate dal presente titolo sono ammesse le seguenti menzioni indicanti l'imbottigliamento nella regione determinata: a) per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «imbottigliato nella zona di produzione»; «imbottigliato in ...» seguita dal nome della regione determinata; b) per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «abgefüllt im Produktionsgebiet»; «abgefüllt in ...» seguita dal nome della regione determinata, a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella regione determinata in causa o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze per i VQPRD di cui all'allegato VI, D.3 del regolamento (CE) n. 1493/99.