Art. 22.
         Applicazione art. 33, paragrafo 1, del regolamento
               - Menzioni indicanti l'imbottigliamento
                     nella regione determinata.
  1.  Per  tutte  le  categorie  di vini DO disciplinate dal presente
titolo sono ammesse le seguenti menzioni indicanti l'imbottigliamento
nella regione determinata:
    a) per i prodotti dell'intero territorio nazionale:
      «imbottigliato nella zona di produzione»;
      «imbottigliato   in ...»   seguita   dal   nome  della  regione
determinata;
    b) per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano:
      «abgefüllt im Produktionsgebiet»;
      «abgefüllt in ...» seguita dal nome della regione determinata,
a  condizione  che  l'imbottigliamento  sia  effettuato nella regione
determinata  in  causa  o in stabilimenti situati nelle sue immediate
vicinanze  per  i  VQPRD  di cui all'allegato VI, D.3 del regolamento
(CE) n. 1493/99.