Art. 23. Applicazione art. 39, paragrafo 1, lettera b) del regolamento - Indicazioni relative al tipo di prodotto 1. Per la categoria dei vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati: a) «secco»: fino a 40 g/l; b) «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l; c) «dolce»: superiore a 100 g/l. 2. Per la sola categoria dei vini frizzanti definita al punto 17 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/99, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati: a) «secco»: da 0 a 15 g/l; b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l; c) «amabile»: da 30 a 50 g/l; d) «dolce»: superiore a 45 g/l. 3. Limitatamente ai vini liquorosi e ai vini frizzanti designati con nome geografico altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste nei disciplinari di produzione degli specifici vini liquorosi e frizzanti IGT e DOC. 4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai comma 1 e 2, negli specifici disciplinari di produzione possono essere altresi' previsti limiti del tenore degli zuccheri residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino e' giustificato da connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello specifico disciplinare.