Art. 23.
            Applicazione art. 39, paragrafo 1, lettera b)
     del regolamento - Indicazioni relative al tipo di prodotto
  1. Per la categoria dei vini liquorosi possono essere utilizzate le
seguenti  indicazioni  di  tipo di prodotto, a condizione che ciascun
tipo  abbia  un  tenore  di  zuccheri  residui  compreso nei limiti a
margine indicati:
    a) «secco»: fino a 40 g/l;
    b) «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l;
    c) «dolce»: superiore a 100 g/l.
  2.  Per  la  sola categoria dei vini frizzanti definita al punto 17
dell'allegato  I  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99, possono essere
utilizzate  le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione
che  ciascun  tipo  abbia  un tenore di zuccheri residui compreso nei
limiti a margine indicati:
    a) «secco»: da 0 a 15 g/l;
    b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l;
    c) «amabile»: da 30 a 50 g/l;
    d) «dolce»: superiore a 45 g/l.
  3.  Limitatamente  ai  vini liquorosi e ai vini frizzanti designati
con  nome geografico altre menzioni relative al tipo di prodotto e le
relative  condizioni  di  utilizzazione  possono  essere previste nei
disciplinari di produzione degli specifici vini liquorosi e frizzanti
IGT e DOC.
  4.  Per  i  vini  di  cui  al  comma 3, in deroga alle disposizioni
generali  di  cui  ai  comma  1  e 2, negli specifici disciplinari di
produzione  possono  essere altresi' previsti limiti del tenore degli
zuccheri  residui  diversi  da  quelli ivi indicati, soltanto se tale
diverso  tenore  zuccherino e' giustificato da connesse e particolari
condizioni  chimico-fisiche  ed  organolettiche  che  devono figurare
nello specifico disciplinare.