Art. 24.
              Applicazione regolamento (CE) n. 1493/99,
                  allegato VIII - E.2, comma 2 e 3
            - Indicazione del nome della varieta' di vite
  1.  L'indicazione  del nome della varieta' di vite o di un sinonimo
di tale nome nella designazione dei vini spumanti di cui all'allegato
I,  punto  15,  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99  elaborati  nella
comunita'  e  dei  vini  spumanti  originari  di  Paesi  terzi le cui
condizioni  di  elaborazione  sono  riconosciute equivalenti a quelle
previste  nell'allegato  V, sezione I, o nell'allegato VI, sezione K,
del citato regolamento, deve avvenire alle seguenti condizioni:
    la  varieta'  di vite o il suo sinonimo deve figurare nell'elenco
ufficiale  delle  varieta' stabilita in applicazione dell'art. 19 del
regolamento (CE) n. 1493/99;
    per  quanto  concerne  i  VSQPRD,  la  varieta'  di vite o il suo
sinonimo   deve  essere  elencata  nello  specifico  disciplinare  di
produzione;
    il  nome  della  varieta'  delle relative uve deve figurare nella
dichiarazione   generale  della  produzione  vitivinicola  e/o  nella
denuncia  delle  produzioni  DO e in tutti i documenti previsti dalla
normativa  vigente  in  materia  deve essere indicata la destinazione
produttiva in questione.
  2.  Ai  sensi del regolamento (CE) n. 1493/99, allegato VIII - E.2,
comma 3, e' consentito:
    utilizzare  il  nome  di  una varieta' di vite, se il prodotto e'
ottenuto per almeno l'85% da uve della varieta' in questione;
    utilizzare il nome di due o tre varieta' di viti,
alle condizioni prescritte dallo stesso allegato VIII - E.2, comma 3.