Art. 24. Applicazione regolamento (CE) n. 1493/99, allegato VIII - E.2, comma 2 e 3 - Indicazione del nome della varieta' di vite 1. L'indicazione del nome della varieta' di vite o di un sinonimo di tale nome nella designazione dei vini spumanti di cui all'allegato I, punto 15, del regolamento (CE) n. 1493/99 elaborati nella comunita' e dei vini spumanti originari di Paesi terzi le cui condizioni di elaborazione sono riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I, o nell'allegato VI, sezione K, del citato regolamento, deve avvenire alle seguenti condizioni: la varieta' di vite o il suo sinonimo deve figurare nell'elenco ufficiale delle varieta' stabilita in applicazione dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/99; per quanto concerne i VSQPRD, la varieta' di vite o il suo sinonimo deve essere elencata nello specifico disciplinare di produzione; il nome della varieta' delle relative uve deve figurare nella dichiarazione generale della produzione vitivinicola e/o nella denuncia delle produzioni DO e in tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in materia deve essere indicata la destinazione produttiva in questione. 2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/99, allegato VIII - E.2, comma 3, e' consentito: utilizzare il nome di una varieta' di vite, se il prodotto e' ottenuto per almeno l'85% da uve della varieta' in questione; utilizzare il nome di due o tre varieta' di viti, alle condizioni prescritte dallo stesso allegato VIII - E.2, comma 3.