Art. 25. Abrogazione precedenti decreti e termini di applicazione 1. A decorre dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella seguente tabella: ===================================================================== D.M. | G.U.R.I. | Titolo ===================================================================== | |Indicazioni consentite | |nella presentazione dei | |vini da tavola con 5 agosto 1977 |n. 229 del 24 agosto 1977|indicazione geografica. --------------------------------------------------------------------- | |Norme sulla designazione e | |presentazione dei vini da | |tavola con indicazione 21 dicembre 1977|n. 20 del 20 gennaio 1978|geografica. --------------------------------------------------------------------- | |Norme sulla designazione e | |presentazione dei vini a |n. 51 del 21 febbraio |denominazione di origine 27 dicembre 1977|1978 |controllata. --------------------------------------------------------------------- | |Norme complementari al | |decreto ministeriale | |21 dicembre 1977 | |concernente norme sulla |n. 343 del 9 dicembre |designazione e 2 novembre 1978 |1978 |presentazione geografica. --------------------------------------------------------------------- | |Norme complementari | |concernenti la | |presentazione dei mosti e | |dei vini da presentazione | |con indicazione 3 marzo 1979 |n. 84 del 26 marzo 1979 |geografica. --------------------------------------------------------------------- | |Ultimazione dei termini |n. 324 del 28 novembre |{giovane} e {novello} per 10 novembre 1979|1979 |i vini da tavola. --------------------------------------------------------------------- | |Norme concernenti l'uso di | |riferimenti aggiuntivi per | |la designazione dei vini | |da tavola con indicazione 5 agosto 1982 |n. 235 del 26 agosto 1982|geografica. --------------------------------------------------------------------- | |Norme integrative relative | |ai vini da tavola con 9 dicembre 1983 |n. 15 del 16 gennaio 1983|indicazione geografica. --------------------------------------------------------------------- | |Disciplina concernente | |l'uso del nome dei vitigni | |nella designazione e | |presentazione dei vini | |spumanti e dei vini 28 marzo 1987 |n. 86 del 28 marzo 1978 |spumanti gassificati. 2. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il 1° agosto 2003, fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni applicative che saranno adottate dall'Unione europea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2003 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Politiche agricole e forestali, foglio n. 367