Art. 3. Applicazione art. 5, paragrafo 1, del regolamento; allegato VIII, sezione G.1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vini spumanti) - Deroghe alle disposizioni sull'obbligo di etichettatura 1. Le deroghe sull'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di etichettatura di cui all'allegato VII, sezione G.l del regolamento (CE) n. 1493/1999, previste all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, sono accordate nei casi ed alle condizioni di seguito riportati: a) per i prodotti trasportati fra due o piu' impianti di una stessa azienda situata nell'ambito territoriale della medesima provincia o delle province limitrofe, ad eccezione delle isole, per le quali l'ambito territoriale e' riferito alla regione, a condizione che la ditta interessata faccia pervenire, prima dell'inizio del trasporto, copia del documento di accompagnamento all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; la predetta copia puo' essere presentata direttamente o essere inviata tramite telefax; b) per quantitativi di mosti di uve e di vini inferiori a 30 litri per partita e non destinati alla vendita; c) per i mosti di uve e i vini destinati al consumo familiare del produttore e dei suoi dipendenti. 2. Le deroghe sull'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di etichettatura di cui all'allegato VIII, sezione G, paragrafo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1493/1 999, sono accordate per vini spumanti ancora in fase di elaborazione di cui alla sezione A, paragrafo 1, del citato allegato VIII, ottenuti mediante seconda fermentazione in bottiglia e destinati a diventare VSQPRD, alle condizioni stabilite dallo stesso comma 3 del paragrafo G.1, purche' la ditta interessata faccia pervenire, prima dell'inizio del trasporto, copia del documento di accompagnamento all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; la predetta copia puo' essere presentata direttamente o essere inviata tramite telefax.