Art. 4. Applicazione art. 5, paragrafo 2 del regolamento - Ripetizione in etichetta di talune indicazioni in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunita' 1. E' consentito che le indicazioni figuranti in etichettatura siano ripetute in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunita', qualora i relativi prodotti siano destinati all'esportazione nei Paesi terzi e la legislazione di tali Paesi lo prescriva. Tuttavia tale possibilita' di ripetizione in traduzione non e' ammessa per le seguenti indicazioni: nome geografico delle DO e i relativi nomi geografici aggiuntivi; nome geografico delle IGT; menzioni specifiche tradizionali e menzioni tradizionali complementari di cui all'allegato III del regolamento, le quali sono intraducibili e devono essere riportate in etichetta unicamente in una delle lingue ufficiali della Repubblica italiana ammessa per l'area territoriale d'origine dello specifico prodotto vitivinicolo.