Art. 4.
Applicazione  art.  5,  paragrafo  2 del regolamento - Ripetizione in
   etichetta  di  talune  indicazioni  in  lingue  diverse  da quelle
   ufficiali della Comunita'
  1.  E'  consentito  che  le  indicazioni figuranti in etichettatura
siano ripetute in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunita',
qualora  i  relativi  prodotti  siano  destinati all'esportazione nei
Paesi  terzi  e  la legislazione di tali Paesi lo prescriva. Tuttavia
tale  possibilita' di ripetizione in traduzione non e' ammessa per le
seguenti indicazioni:
    nome geografico delle DO e i relativi nomi geografici aggiuntivi;
    nome geografico delle IGT;
    menzioni   specifiche   tradizionali   e   menzioni  tradizionali
complementari di cui all'allegato III del regolamento,
le  quali  sono  intraducibili e devono essere riportate in etichetta
unicamente  in  una  delle lingue ufficiali della Repubblica italiana
ammessa  per  l'area  territoriale d'origine dello specifico prodotto
vitivinicolo.