Art. 5. Applicazione art. 10, paragrafo 5, del regolamento Indicazioni da apporre sui recipienti per il magazzinaggio 1. Sin dal momento in cui i prodotti indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del regolamento sono contenuti nei recipienti presenti in cantina, su ciascuno di essi apposto un cartello, fissato in modo che non sia possibile la rimozione accidentale e che risulti ben visibile e leggibile. 2. Sul cartello di cui al comma 1 sono riportate, a caratteri indelebili, le indicazioni seguenti conformemente a quanto previsto dalle norme relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso delle indicazioni facoltative, le stesse figurino o si preveda farle figurare in etichetta: la denominazione di vendita, con l'indicazione, se del caso: a) delle menzioni previste dal disciplinare relative all'origine del prodotto dall'unita' geografica, dalla zona determinata e dalla zona delimitata piu' piccola della regione determinata; b) del nome dello Stato membro o del Paese terzo; c) della menzione «melange (o miscela) di vini di diversi Paesi della comunita' europea»; d) della menzione «vino ottenuto in ... da uve raccolte in...»; ecc.; il colore; il tipo di prodotto; l'anno di raccolta; il nome di una o piu' varieta' di vite; l'indicazione di come e' stato ottenuto il prodotto o del metodo di elaborazione; le menzioni tradizionali complementari. 3. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui al comma 2 corrispondono a quelle utilizzate nei conti distinti tenuti a norma dell'art. 12, paragrafo 3, del reg. CE n. 884/2001, ovvero comunque nei documenti giustificativi, ufficiali o commerciali, dei prodotti detenuti ovvero introdotti e spediti. 4. E' consentito l'utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di cui al comma 2, a condizione che gli stessi codici siano gia' utilizzati nei registri.