Art. 5.
                 Applicazione art. 10, paragrafo 5,
               del regolamento Indicazioni da apporre
                 sui recipienti per il magazzinaggio
  1. Sin dal momento in cui i prodotti indicati ai paragrafi 1, 2 e 3
dell'art.  10  del regolamento sono contenuti nei recipienti presenti
in  cantina, su ciascuno di essi apposto un cartello, fissato in modo
che  non  sia  possibile  la  rimozione accidentale e che risulti ben
visibile e leggibile.
  2.  Sul  cartello  di  cui  al  comma 1 sono riportate, a caratteri
indelebili,  le  indicazioni seguenti conformemente a quanto previsto
dalle  norme  relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso delle
indicazioni  facoltative,  le  stesse  figurino  o  si  preveda farle
figurare in etichetta:
    la  denominazione  di vendita, con l'indicazione, se del caso: a)
delle  menzioni  previste  dal  disciplinare relative all'origine del
prodotto  dall'unita' geografica, dalla zona determinata e dalla zona
delimitata  piu' piccola della regione determinata; b) del nome dello
Stato  membro  o  del  Paese  terzo;  c)  della  menzione «melange (o
miscela)  di vini di diversi Paesi della comunita' europea»; d) della
menzione «vino ottenuto in ... da uve raccolte in...»; ecc.;
    il colore;
    il tipo di prodotto;
    l'anno di raccolta;
    il nome di una o piu' varieta' di vite;
    l'indicazione  di come e' stato ottenuto il prodotto o del metodo
di elaborazione;
    le menzioni tradizionali complementari.
  3.  Le  indicazioni  obbligatorie  e  facoltative di cui al comma 2
corrispondono  a  quelle utilizzate nei conti distinti tenuti a norma
dell'art.  12,  paragrafo 3, del reg. CE n. 884/2001, ovvero comunque
nei  documenti  giustificativi, ufficiali o commerciali, dei prodotti
detenuti ovvero introdotti e spediti.
  4. E' consentito l'utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di
cui  al  comma  2,  a  condizione  che  gli  stessi codici siano gia'
utilizzati nei registri.