Art. 6. Applicazione art. 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento - Definizione e disciplina utilizzo delle menzioni diverse da quelle definite dalla normativa comunitaria 1. Tra le menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie, e' prevista, per i prodotti definiti all'allegato I, punto 3, del regolamento n. 1493/99, la menzione: «filtrato dolce». Tale menzione puo' essere riportata in etichettatura in sostituzione o in aggiunta alla menzione «mosto di uve parzialmente fermentato». 2. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo la definizione e la disciplina di utilizzazione delle menzioni diverse da quelle definite dalla normativa comunitaria sono previste con appositi decreti ministeriali.