Art. 6.
Applicazione  art.  12,  paragrafo  1,  lettera  b) del regolamento -
   Definizione e disciplina utilizzo delle menzioni diverse da quelle
   definite dalla normativa comunitaria
  1.  Tra  le  menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni
comunitarie,  e'  prevista,  per  i prodotti definiti all'allegato I,
punto  3,  del regolamento n. 1493/99, la menzione: «filtrato dolce».
Tale  menzione puo' essere riportata in etichettatura in sostituzione
o in aggiunta alla menzione «mosto di uve parzialmente fermentato».
  2.  Per  i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo la
definizione  e  la disciplina di utilizzazione delle menzioni diverse
da  quelle  definite  dalla  normativa  comunitaria sono previste con
appositi decreti ministeriali.