Art. 7.
           Applicazione art. 13, paragrafo 1, lettera b),
              del regolamento - Modalita' per indicare
                         il tipo di prodotto
  1.  Per  i  prodotti  vitivinicoli  disciplinati al presente titolo
designati con indicazione geografica, le indicazioni relative al tipo
di prodotto, quali «amabile», «dolce» e similari, nonche' le relative
condizioni  di  utilizzazione possono essere previste negli specifici
disciplinari di produzione.
  2.  Per  prodotti  vitivinicoli  disciplinati  al  presente  titolo
designati  senza  nome  geografico puo' essere utilizzata soltanto la
indicazione di tipo di prodotto «dolce».