Art. 7. Applicazione art. 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento - Modalita' per indicare il tipo di prodotto 1. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo designati con indicazione geografica, le indicazioni relative al tipo di prodotto, quali «amabile», «dolce» e similari, nonche' le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione. 2. Per prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo designati senza nome geografico puo' essere utilizzata soltanto la indicazione di tipo di prodotto «dolce».