Art. 8.
Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al
   titolo  II  del regolamento); art. 15, paragrafo 2 del regolamento
   (vini   tranquilli);   art.   39,  paragrafo  1,  lettera  a)  del
   regolamento  (vini  liquorosi,  vini  frizzanti  e  vini frizzanti
   gassificati);  art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti
   e  vini spumanti gassificati) - Condizioni di utilizzo dei termini
   che si riferiscono ad un'azienda agricola
  1.  I  termini  riferiti  ad un'azienda agricola, costituita da una
persona  fisica o giuridica o da un'associazione di tali persone, che
possono  essere inclusi nelle indicazioni relative al nome, indirizzo
e  qualifica  dell'imbottigliatore, o dello speditore o delle persone
che hanno partecipato alla commercializzazione, sono i seguenti:
    per   i   prodotti  dell'intero  territorio  nazionale:  «azienda
agricola»,  «azienda viticola», «viticoltore», «produttore viticolo»,
«contadino», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», «masseria»;
    per   i   prodotti   originari   dalla   provincia   di  Bolzano:
«landwirtschaftlicher    Betrieb»,   «Weinbaubetrieb»,   «Weinbauer»,
«Weinerzeuger», «Weingut»,
o  altri  termini  analoghi, anche al plurale, relativi ad un'azienda
agricola o che caratterizzano l'attivita' viticola di detta azienda.
  2.  Detti  termini  possono  essere  utilizzati  nel rispetto delle
disposizioni previste dall'art. 15 del regolamento.