Art. 8. Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al titolo II del regolamento); art. 15, paragrafo 2 del regolamento (vini tranquilli); art. 39, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati); art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti e vini spumanti gassificati) - Condizioni di utilizzo dei termini che si riferiscono ad un'azienda agricola 1. I termini riferiti ad un'azienda agricola, costituita da una persona fisica o giuridica o da un'associazione di tali persone, che possono essere inclusi nelle indicazioni relative al nome, indirizzo e qualifica dell'imbottigliatore, o dello speditore o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, sono i seguenti: per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «azienda agricola», «azienda viticola», «viticoltore», «produttore viticolo», «contadino», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», «masseria»; per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «landwirtschaftlicher Betrieb», «Weinbaubetrieb», «Weinbauer», «Weinerzeuger», «Weingut», o altri termini analoghi, anche al plurale, relativi ad un'azienda agricola o che caratterizzano l'attivita' viticola di detta azienda. 2. Detti termini possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 15 del regolamento.