Art. 9. Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al titolo II del regolamento); art. 15, paragrafo 3 del regolamento (vini tranquilli); art. 39, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati); art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti e vini spumanti gassificati) - Indicazione obbligatoria dei riferimenti alla persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi 1. E' resa obbligatoria l'indicazione facoltativa di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento, relativa ai riferimenti alla persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi. Gli stessi riferimenti possono essere indicati in codice nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal regolamento e dall'art. 2 del presente decreto.