Art. 9.
Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al
   titolo  II  del regolamento); art. 15, paragrafo 3 del regolamento
   (vini   tranquilli);   art.   39,  paragrafo  1,  lettera  a)  del
   regolamento  (vini  liquorosi,  vini  frizzanti  e  vini frizzanti
   gassificati);  art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti
   e  vini  spumanti  gassificati)  -  Indicazione  obbligatoria  dei
   riferimenti  alla persona che ha effettuato l'imbottigliamento per
   conto terzi
  1.  E'  resa obbligatoria l'indicazione facoltativa di cui all'art.
15,  paragrafo  1,  del  regolamento,  relativa  ai  riferimenti alla
persona  che  ha  effettuato  l'imbottigliamento per conto terzi. Gli
stessi  riferimenti  possono  essere  indicati in codice nel rispetto
delle  specifiche disposizioni previste dal regolamento e dall'art. 2
del presente decreto.