Art. 11.
  Entro  trenta  giorni dalla data di regolamento delle operazioni di
scambio  la  Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del Tesoro -
Direzione   seconda,   l'avvenuta   estinzione  dei  titoli  mediante
scritturazione   nei   conti   accentrati   e  comunichera'  altresi'
l'ammontare   residuo   del   capitale  del  prestito  oggetto  delle
operazioni medesime.