Art. 3.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni
del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la
Banca  d'Italia,  correlati  all'effettuazione  delle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.
  Sono  ammessi  a  partecipare all'asta esclusivamente gli operatori
«specialisti  in  titoli  di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento
adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
  La  provvigione  di  collocamento  prevista  dall'art. 5 del citato
decreto ministeriale 24 ottobre 2001 non verra' corrisposta.