Art. 7.
  Il  Dipartimento  del Tesoro e' autorizzato ad escludere le offerte
formulate   a  prezzi  ritenuti  non  convenienti  sulla  base  delle
condizioni  di  mercato.  Tale  esclusione  verra'  esercitata per il
tramite   dell'ufficiale   rogante   unicamente   in  relazione  alla
valutazione  dei  prezzi  e  delle  quantita', contenuti nel tabulato
derivante dalla procedura automatica d'asta.
  L'assegnazione  dei  buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
  Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.