Art. 7. Il Dipartimento del Tesoro e' autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verra' esercitata per il tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta. L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari. Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.