Art. 9.
  Il  controvalore  dei  «titoli  di scambio», determinato in base al
prezzo  di  cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del
presente  decreto, verra' riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente
ai  dietimi  d'interesse  maturati.  La Banca d'Italia provvedera' ad
inserire  le  partite relative ai titoli di scambio da regolare nella
procedura  giornaliera  «  Liquidazione  titoli»,  con valuta pari al
giorno  di  regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed
interessi  faranno  carico  rispettivamente  ai capitoli 9502 (unita'
previsionale  di  base  3.3.9.1)  e 2214 (unita' previsionale di base
3.1.7.3)   dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.
  Il  regolamento  dei  buoni  sottoscritti  in asta sara' effettuato
dagli   operatori  assegnatari  il  22  luglio  2003,  al  prezzo  di
aggiudicazione  e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per
171  giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in
via  automatica  le  relative  partite  nella  procedura  giornaliera
«Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.
  Il 22 luglio 2003 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
Sezione  di  Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi
predetti.
  La  predetta  Sezione  di Tesoreria rilascera' per detti versamenti
separate   quietanze   di   entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con
imputazione  al  Capo  X,  capitolo 5100 (unita' previsionale di base
6.4.1),  art.  3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al
capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello
relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.