Art. 9. Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verra' riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera « Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico rispettivamente ai capitoli 9502 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 22 luglio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 171 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. Il 22 luglio 2003 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti. La predetta Sezione di Tesoreria rilascera' per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.