Art. 2.

  1. Nei confronti dei contribuenti indicati all'art. 1, comma 1, del
presente  decreto  che  svolgono le attivita' comprese negli studi di
settore  indicati nell'elenco citato nel medesimo comma, si applicano
le  ulteriori  disposizioni  previste dal citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2002
                                                Il Ministro: Tremonti