Art. 2. 1. Nei confronti dei contribuenti indicati all'art. 1, comma 1, del presente decreto che svolgono le attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco citato nel medesimo comma, si applicano le ulteriori disposizioni previste dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2002 Il Ministro: Tremonti