(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEL  VINO  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
             CONTROLLATA E GARANTITA «FIANO DI AVELLINO»

                               Art. 1.

    La  denominazione  di  origine  controllata e garantita «Fiano di
Avellino»  e'  riservata  al  vino  che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

                               Art. 2.

    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano
di  Avellino»  deve  essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito
aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.
    Possono   concorrere   alla  produzione  di  detto  vino  le  uve
provenienti  dai  vitigni  Greco.  Coda  di  Volpe bianco e Trebbiano
toscano,  presenti  nei  vigneti  in  ambito  aziendale,  da  soli  o
congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.

                               Art. 3.

    La  zona  di  produzione  delle uve destinate alla produzione del
vino  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Fiano di
Avellino»  comprende  l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni  della  provincia  di  Avellino:  Avellino,  Lapio, Atripalda,
Cesinali,  Aiello  del  Sabato,  S.  Stefano del Sole, Sorbo Serpico,
Salza  Irpina,  Parolise,  S.  Potito  Ultra,  Candida,  Manocalzati,
Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo
a  Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino,
Ospedaletto  D'Alpinolo,  Montefalcione,  Santa Lucia di Serino e San
Michele di Serino.

                               Art. 4.

    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Fiano di Avellino» devono essere quelli tradizionali della
zona  e  comunque  atte  a  conferire  alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualita'.
    Sono  pertanto  da  considerare  idonei  ai  fini dell'iscrizione
all'albo  dei  vigneti,  unicamente  i  vigneti  collinari e di buona
esposizione.  Sono  esclusi  i  terreni  di  fondovalle  umidi  e non
sufficientemente soleggiati.
    I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli  tradizionalmente usati nella zona e
comunque  atti  a  non  modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    Per  i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una
forma  di  allevamento  verticale, la densita' di impianto non potra'
essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.
    La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata  per  la produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Fiano di Avellino» non deve essere superiore
alle 10 tonnellate.
    Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra indicato, la resa per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  dovra'  essere calcolata
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la  produzione globale dovra' essere riportata, purche' la stessa non
superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione  di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino»
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.

                               Art. 5.

    Le  operazioni  di  vinificazione  e  di  elaborazione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino»,
devono  essere  effettuate  nell'ambito del territorio amministrativo
della provincia di Avellino.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari
caratteristiche.
    La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non  deve  essere  superiore  al  70%.  Oltre tal limite per tutta la
produzione   decade   il   diritto   alla  denominazione  di  origine
controllata e garantita.
    L'arricchimento   dei  mosti  o  dei  vini  aventi  diritto  alla
denominazione  di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino»
deve   essere   effettuato  alle  condizioni  stabilite  dalle  norme
comunitarie  e  nazionali.  Fermo  restando  la  resa massima del 70%
dell'uva in vino.

                               Art. 6.

    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano
di Avellino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
      colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
      odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;
      sapore: armonico;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole e forestali,
con  proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita'
totale ed estratto non riduttore.

                               Art. 7.

    L'indicazione   della  denominazione  di  origine  controllata  e
Garantita «Fiano di Avellino» puo' essere accompagnata dalla menzione
tradizionale  di  origine  classica  «Apianum».  Tale menzione dovra'
figurare  in  etichetta  con caratteri tipografici non superiori alla
meta'  di  quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine
controllata e garantita.

                               Art. 8.

    E'   vietato   usare   assieme   alla  denominazione  di  origine
controllata  e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione
aggiuntiva  diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi:
      extra,  fine, superiore, scelto, selezionato, classico, riserva
e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
    E'  consentito  altresi',  nel  rispetto delle normative vigenti,
l'uso  di  indicazioni  geografiche  e  toponomastiche  che  facciano
riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,  zone e localita', vigneti,
poderi,  tenute  e fattorie, incluse nella zona di produzione e dalle
quali   effettivamente   provengono  le  uve  da  cui  il  vino  cosi
qualificato e' stato ottenuto.
    Sulle   bottiglie   del  vino  o  altri  recipienti  del  vino  a
denominazione  di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino»
deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
    E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» esclusivamente in
bottiglie  o  in altri recipienti di vetro di capacita' non superiore
ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.
    I  recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con
tappo  raso  bocca,  di materiale al momento previsto dalla normativa
vigente,  ad  eccezione  di  quelli  non  superiori  a 0,187 litri di
capacita', per i quali e' consentito l'uso di dispositivo di chiusura
a vite.