Art. 2.
  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia  2003, i vini a denominazione di origine controllata
«Torgiano»  provenienti  da  vigneti  non ancora iscritti al relativo
albo,  ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare
di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992, n. 164, recante norme
relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce
dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali
ai  fini  dell'iscrizione  dei medesimi all'apposito albo dei vigneti
"Torgiano",  entro  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
  2.  I  vigneti  denunciati  ai sensi del precedente comma, solo per
l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
sopra  citato,  se  a  giudizio  degli  organi  tecnici della regione
Umbria,  le  denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso
in  cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata
impossibilita'  tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa vigente.