Art. 3.
  1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vini  con la denominazione di origine controllata «Torgiano»
e'  tenuto,  a  norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2003
                                         Il direttore generale: Abate