(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
                       CONTROLLATA «TORGIANO»

                               Art. 1.
    La  denominazione  di  origine  controllata  «Torgiano» preceduta
dalla  specificazione  relativa  al  colore  o al nome dei vitigni, o
seguita   dalla  specificazione  «spumante»,  e'  riservata  ai  vini
bianchi,  rossi  e  rosati  ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di
produzione  e  rispondenti  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
    I  vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono
essere  ottenuti  dalle  uve prodotte nella zona di produzione, cosi'
come  delimitata  nel  successivo  art.  3,  rispettando, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bianco di Torgiano:
      Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.
    Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  bianca,  non  aromatiche,  idonee  alla  coltivazione  per  la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.
Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano:
      Sangiovese: dal 50% al 100%.
    Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  rossa  idonee  alla  coltivazione per la provincia di Perugia,
fino ad un massimo del 50%.
Merlot di Torgiano:
      Merlot dall'85% al 100%.
    Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  rossa  idonee  alla  coltivazione per la provincia di Perugia,
fino ad un massimo del 15%.
Chardonnay di Torgiano:
      Chardonnay: dall'85% al 100%.
    Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  bianca,  non  aromatiche,  idonee  alla  coltivazione  per  la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio di Torgiano:
      Pinot grigio: dall'85% al 100%.
    Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  bianca,  non  aromatiche,  idonee  alla  coltivazione  per  la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Riesling italico di Torgiano:
      Riesling bianco: dall'85% al 100%.
    Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  bianca,  non  aromatiche,  idonee  alla  coltivazione  per  la
provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Cabernet sauvignon di Torgiano:
      Cabernet sauvignon: dall'85% al 100%.
    Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  rossa  idonee  alla  coltivazione per la provincia di Perugia,
fino ad un massimo del 15%.
Pinot nero di Torgiano:
      Pinot nero: dall'85% al 100%.
    Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  rossa  idonee  alla  coltivazione per la provincia di Perugia,
fino ad un massimo del 15%.
Torgiano spumante:
      Chardonnay: fino al 50%;
      Pinot nero: fino al 50%.
    Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a
bacca  rossa e/o bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per
la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Torgiano»  devono  essere prodotte nell'intero
territorio  amministrativo  del  comune  di  Torgiano in provincia di
Perugia.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata:
      Bianco di Torgiano;
      Rosso di Torgiano;
      Rosato di Torgiano;
      Merlot di Torgiano;
      Chardonnay di Torgiano;
      Pinot grigio di Torgiano;
      Riesling italico di Torgiano;
      Cabernet sauvignon di Torgiano;
      Pinot nero di Torgiano;
      Torgiano Spumante,
devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e  comunque atte a
conferire  alle  uve,  ai  mosti  e  ai  vini  derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
    Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo,  tutti  i  vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui
terreni  siano  compresi  nel territorio amministrativo del comune di
Torgiano   in   provincia  di  Perugia,  cosi'  come  delimitato  nel
precedente art. 3.
    Sono  esclusi  i terreni alluvionali recenti ed umidi posti lungo
il corso dei fiumi Tevere e Chiascio.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' consentita l'irrigazione di soccorso.
    I  nuovi  impianti  ed  i  reimpianti, realizzati successivamente
all'entrata  in  vigore  del  presente  disciplinare,  devono  essere
realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro.
    La  produzione  massima di uva ammessa per la produzione dei vini
di «Torgiano» non deve essere superiore a:
      ton  12,5  a ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay
di Torgiano;
      ton 12,0 a ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano;
      ton  11,5  a  ettaro  per  i vini: Merlot di Torgiano, Riesling
italico di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano;
      ton  9,0 a ettaro per i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet
Sauvignon di Torgiano;
      ton 10,0 a ettaro per il vino: Torgiano spumante.
    A  tali  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione  dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi
del  20%  i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi.
    La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini.
    Qualora  la  resa  superi  la  percentuale sopra indicata, ma non
oltre  il  75%,  l'eccedenza  non avra' diritto alla denominazione di
origine  controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati:
      «Torgiano spumante»: 10,50% vol;
      «Bianco  di  Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot grigio
di  Torgiano», «Merlot di Torgiano» e «Riesling italico di Torgiano»:
11,00% vol;
      «Rosso  e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano»
e «Pinot nero di Torgiano»: 11,50% vol.
    La  tipologia  «Rosato di Torgiano» deve essere ottenuta mediante
vinificazione   in   bianco   con  eventuale  breve  macerazione  per
l'assunzione del colore.
                               Art. 5.
    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
nell'ambito  del  territorio del comune di Torgiano e/o nei territori
dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia.
    Le  operazioni  di  spumantizzazione  dei  mosti  e/o  dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Torgiano»  spumante  devono
avvenire  con  procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia)
con  durata  non  inferiore  a  due  anni  di  permanenza sulle fecce
nell'ambito del territorio della provincia di Perugia.
    Le   operazioni   di   affinamento   in   bottiglia  dei  vini  a
denominazione  di origine controllata «Rosso di Torgiano», «Merlot di
Torgiano»,   «Cabernet  Sauvignon  di  Torgiano»  e  «Pinot  nero  di
Torgiano»,  della  durata  di almeno sei mesi, possono avvenire nella
regione Umbria ed in quelle limitrofe. Inoltre, tali vini non possono
essere  immessi al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo
a quello di produzione delle uve.
                               Art. 6.
    I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle  seguenti
caratteristiche:
      a) «Bianco di Torgiano»:
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
        odore: vinoso, floreale, gradevole;
        sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
        estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      b) «Rosso di Torgiano»:
        colore: rosso rubino;
        odore: vinoso, delicato;
        sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
        estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
      c) «Rosato di Torgiano»:
        colore: rosa salmone tenue;
        odore: fruttato;
        sapore: asciutto, fresco, vivace;
        estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      d) «Chardonnay di Torgiano»:
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
        odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;
        sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
        estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      e) «Pinot grigio di Torgiano»:
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
        odore: delicato, fine e fruttato;
        sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
        estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      f) «Riesling italico di Torgiano»:
        colore: paglierino piu' o meno intenso;
        odore: delicato;
        sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
        estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      g) «Cabernet Sauvignon di Torgiano»:
        colore: rosso, granato;
        odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
        sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
        estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
      h) «Pinot nero di Torgiano»:
        colore: rosso granato tendente al porpora;
        odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
        sapore: asciutto di corpo;
        estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
      i) «Torgiano» spumante:
        perlage: fine e persistente;
        colore: paglierino piu' o meno intenso;
        odore: leggero e piacevolmente fruttato;
        sapore:  secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore
di mela e biancospino;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
        acidita' totale minima: 5,5 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      j) «Merlot di Torgiano»:
        colore: rosso rubino con riflessi violacei;
        odore: vinoso tipico del vitigno;
        sapore: morbido, aromatico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
        estratto non riduttore: 22,0 g/l;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto non riduttore.
                               Art. 7.
    Nella  presentazione  e  designazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Torgiano»  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione  diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
compresi   gli   aggettivi   «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «riserva»,
«selezionato», «vecchio» e simili o similari.
    E'  tuttavia  consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso
di  indicazioni  che  facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre
in inganno il consumatore.
    E'  altresi'  consentito  l'uso  di  indicazioni  geografiche e/o
toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e
localita';  inoltre,  nella designazione dei vini di «Torgiano», puo'
essere  utilizzata  la  menzione «Vigna» a condizione che sia seguita
dal corrispondente toponimo e sempreche', tali indicazioni o menzioni
siano  comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, e che la
relativa  superficie sia distintamente specificata nell'albo vigneti,
che  la  vinificazione  e  la  conservazione  del  vino  avvengano in
recipienti  separati  e  che  tale indicazione o menzione seguita dal
toponimo  venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella
dichiarazione   di  produzione,  nei  registri  e  nei  documenti  di
accompagnamento.
    Per  tutte  le  tipologie  di vino della denominazione di origine
controllata  «Torgiano»,  ad eccezione della tipologia «spumante» per
la quale e' facoltativa, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione   delle   uve,   eventualmente  preceduta  dalla  menzione
«vendemmia».
                               Art. 8.
    I  vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono
essere  immessi  al  consumo  in  bottiglie di vetro, di forma atta a
salvaguardare l'immagine dei vini.
    I  recipienti  devono essere chiusi esclusivamente con tappo raso
bocca.
    Per  le  capacita'  inferiori a 0,375 litri sono ammesse chiusure
alternative, previste dalla vigente normativa.