Allegato 1. L'allegato I «Definizioni», e modificato come segue: a) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: «r) Partita: unita' di produzione fabbricata in un singolo impianto utilizzando parametri di produzione uniformi - o piu' unita' di produzione - che puo' essere identificata a fini di ritiro e ritrattamento o eliminazione, qualora delle prove rendano necessarie tali misure.». 2. L'allegato III «Denominazione e indicazioni obbligatorie», e' modificato come segue: a) nella parte B «mangimi composti», il punto 7 e' sostituito dal seguente: «7. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari e' richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, utilizzando se previste le denominazioni riportate nell'allegato II, parte A), capo II; per i prodotti non contemplati nella parte A), capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte B) del medesimo allegato II. Per dette materie prime l'elencazione e' soggetta alle seguenti norme: a) indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime; b) e' tollerato uno scarto del \pm 15% del valore della percentuale dichiarata»; b) nella parte B «mangimi composti», dopo il punto 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari, la percentuale esatta, rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo alimento, puo' essere, su richiesta del cliente, ottenuta presso la sede della ditta produttrice;»; c) nella parte B «mangimi composti», al punto 8, le parole «Per i mangimi composti per cani e gatti e' richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, ivi compresi i prodotti chimico-industriali», sono sostituite dalle seguenti: «Per i mangimi composti per cani e gatti ed altri animali familiari e' richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi»; d) nella parte B «mangimi composti», il punto 12 e' sostituito dal seguente: «12. Il numero di riferimento della partita»; e) nella parte B «mangimi composti», il punto 13 e' sostituito dal seguente: «13. La data di produzione espressa con la seguente indicazione: «Prodotto (\times giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata»; f) nella parte B «mangimi composti», il punto 19 e' sostituito dal seguente: «19. Per i mangimi composti per cani e gatti ed altri animali familiari, l'impiego di una delle forme di dichiarazione delle materie prime per mangimi (per categoria o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui una materia prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie»; g) nella parte B «mangimi composti», il punto 20 e' sostituito dal seguente: «20. La data di conservazione minima, la quantita' netta, il numero di riferimento della partita nonche' il numero di riconoscimento o di registrazione, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell'art. 11 della presente legge; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate»; h) nella parte B «mangimi composti», dopo il punto 21, e' inserito il seguente: «22. I produttori di mangimi composti sono tenuti a mettere a disposizione delle autorita' incaricate ad effettuare i controlli, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite sull'etichetta». 3. L'allegato IV «Indicazioni facoltative», e' modificato come segue: a) al punto 1, le parole: «di cui all'art. 3 del presente decreto ed allegato III», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11 ed all'allegato III della presente legge»; b) al punto 1, le lettere c) e d) sono soppresse»; c) al punto 1, lettera q), le parole: «Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'art. 3 del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'art. 11 della presente legge».