(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

    1. L'allegato I «Definizioni», e modificato come segue:
      a) dopo la lettera q) e' inserita la seguente:
    «r)  Partita:  unita'  di  produzione  fabbricata  in  un singolo
impianto utilizzando parametri di produzione uniformi - o piu' unita'
di  produzione  -  che  puo'  essere  identificata a fini di ritiro e
ritrattamento  o eliminazione, qualora delle prove rendano necessarie
tali misure.».
    2.  L'allegato III «Denominazione e indicazioni obbligatorie», e'
modificato come segue:
      a) nella  parte  B «mangimi composti», il punto 7 e' sostituito
dal seguente:
    «7.  Per  i  mangimi  composti  per animali diversi dagli animali
familiari e' richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi,
utilizzando  se previste le denominazioni riportate nell'allegato II,
parte  A),  capo  II;  per i prodotti non contemplati nella parte A),
capo II,  le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati
nella  parte  B)  del  medesimo  allegato II. Per dette materie prime
l'elencazione e' soggetta alle seguenti norme:
        a) indicazione,  in  ordine  decrescente,  delle  percentuali
rispetto al peso presenti nel mangime;
        b) e'  tollerato  uno  scarto  del  \pm  15% del valore della
percentuale dichiarata»;
      b) nella  parte  B  «mangimi  composti»,  dopo  il  punto 7, e'
inserito il seguente:
    «7-bis.  Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali
familiari,  la  percentuale  esatta,  rispetto  al peso delle materie
prime  dei  mangimi  che  compongono questo alimento, puo' essere, su
richiesta   del   cliente,   ottenuta  presso  la  sede  della  ditta
produttrice;»;
      c) nella parte B «mangimi composti», al punto 8, le parole «Per
i  mangimi composti per cani e gatti e' richiesta l'elencazione delle
materie    prime    per    mangimi,    ivi    compresi   i   prodotti
chimico-industriali», sono sostituite dalle seguenti:
    «Per  i  mangimi  composti  per  cani  e  gatti  ed altri animali
familiari   e'   richiesta  l'elencazione  delle  materie  prime  per
mangimi»;
      d) nella  parte B «mangimi composti», il punto 12 e' sostituito
dal seguente:
    «12. Il numero di riferimento della partita»;
      e) nella  parte B «mangimi composti», il punto 13 e' sostituito
dal seguente:
    «13.  La data di produzione espressa con la seguente indicazione:
«Prodotto   (\times   giorni,  mesi  o  anni)  prima  della  data  di
conservazione minima indicata»;
      f) nella  parte B «mangimi composti», il punto 19 e' sostituito
dal seguente:
    «19.  Per  i  mangimi  composti per cani e gatti ed altri animali
familiari,  l'impiego  di  una  delle  forme  di  dichiarazione delle
materie  prime  per  mangimi  (per categoria o con il nome specifico)
esclude  l'altra  salvo  il caso in cui una materia prima per mangimi
non  appartenga  ad  alcuna  delle categorie previste: in tal caso la
materia  prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene
citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie»;
      g) nella  parte B «mangimi composti», il punto 20 e' sostituito
dal seguente:
    «20.  La  data  di  conservazione  minima, la quantita' netta, il
numero   di   riferimento   della   partita   nonche'  il  numero  di
riconoscimento  o di registrazione, possono essere indicati fuori dal
riquadro  di  cui  al  comma 1, dell'art. 11 della presente legge; in
questo   caso   le   succitate   diciture   sono  accompagnate  dalla
segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate»;
      h) nella  parte  B  «mangimi  composti»,  dopo  il punto 21, e'
inserito il seguente:
    «22.  I  produttori  di  mangimi composti sono tenuti a mettere a
disposizione delle autorita' incaricate ad effettuare i controlli, su
richiesta   di  queste  ultime,  qualsiasi  documento  relativo  alla
composizione   degli   alimenti   destinati   ad  essere  immessi  in
circolazione   che   consenta  di  verificare  la  correttezza  delle
informazioni fornite sull'etichetta».
    3.  L'allegato  IV  «Indicazioni facoltative», e' modificato come
segue:
      a) al  punto  1,  le  parole:  «di  cui all'art. 3 del presente
decreto ed allegato III», sono sostituite dalle seguenti:
    «di  cui  all'articolo  11  ed  all'allegato  III  della presente
legge»;
      b) al punto 1, le lettere c) e d) sono soppresse»;
      c) al  punto  1, lettera q), le parole: «Ulteriori informazioni
possono  essere fornite, a norma del comma 8 dell'art. 3 del presente
decreto», sono sostituite dalle seguenti:
    «Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma
8 dell'art. 11 della presente legge».