Art. 14.
  Il 1° agosto 2003 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
sezione  di  Roma  della  Tesoreria  provinciale dello Stato il netto
ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.
  La  predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento,
quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo
X,  capitolo  5100,  art.  3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per
l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.