Art. 2.
  1.   Per   l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  che  sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica
utilita',   il   commissario   delegato,   ove   non   sia  possibile
l'utilizzazione   delle   strutture   pubbliche,   puo'  affidare  la
progettazione  a  liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti,
delle deroghe di cui all'art. 4.
  2. Il commissario delegato provvede altresi', alla approvazione dei
progetti  ricorrendo,  ove  necessario, alla conferenza di servizi da
indire  entro  sette  giorni  dalla  disponibilita' del parere di cui
sopra.  Qualora  alla  conferenza  di  servizi  il  rappresentante di
un'amministrazione  invitata  sia risultato assente, o, comunque, non
dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo  dalla  sua  presenza  e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza  dei  soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede  di  conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di   non   ammissibilita',   le  specifiche  indicazioni  progettuali
necessarie  al  fine  dell'assenso.  In  caso  di  motivato  dissenso
espresso  da  una  amministrazione  preposta  alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela  della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata,
in  deroga  all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  all'assenso  del  Ministro
competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
  3.  I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza
di  servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma
24,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e,
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  4.  Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di  cui  alla  presente  ordinanza, il commissario delegato una volta
emesso  il  decreto  di  occupazione  d'urgenza, prescindendo da ogni
altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza
e  del  verbale  d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni.
  5.  Per  gli  interventi  e  per  le opere da realizzarsi in ambiti
territoriali  in  cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed
opere  connessi,  o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui
alla  presente  ordinanza,  il  commissario  delegato  puo' procedere
all'unificazione  complessiva  delle attivita', per la cui attuazione
coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di
cui all'art. 4, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate
agli originari interventi ed opere.