Art. 3.
  1.  Alle  prime esigenze derivanti dall'attuazione degli interventi
intervenuti  di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del
sito  si  provvede  nell'ambito delle risorse disponibili autorizzate
con l'ordinanza n. 2202 del 30 dicembre 1991.
  2.  Le  somme  di  cui  al  comma 1 sono trasferite su una apposita
contabilita'  speciale di tesoreria intestata al commissario delegato
all'uopo  istituita,  secondo  le modalita' previste dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.