Art. 3. 1. Alle prime esigenze derivanti dall'attuazione degli interventi intervenuti di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del sito si provvede nell'ambito delle risorse disponibili autorizzate con l'ordinanza n. 2202 del 30 dicembre 1991. 2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite su una apposita contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.