Art. 7. 1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 dopo le parole «prima fascia» e prima delle parole «provvede il capo» sono inserite le seguenti: «ovvero da personale militare avente requisiti di elevata e comprovata professionalita' anche in regime di ausiliaria, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa».