Art. 7.
  1.  All'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3275  del 28 marzo 2003 dopo le parole «prima fascia» e
prima  delle  parole  «provvede  il  capo» sono inserite le seguenti:
«ovvero   da   personale  militare  avente  requisiti  di  elevata  e
comprovata  professionalita'  anche  in  regime  di  ausiliaria,  con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa».