Art. 8.
  1.  I  comitati  per  il rientro nell'ordinario, di cui all'art. 13
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del
12 marzo 2003, all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3269 del 12 marzo 2003, all'art. 9 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3270 del 12 marzo 2003,
all'art.  4  dell'ordinanza  n.  3271 del 12 marzo 2003 e all'art. 12
dell'ordinanza  n. 3299 del 3 luglio 2003, costituiscono strutture di
missione  temporanee  previste  dall'art.  7,  comma  4,  del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e durano fino alla scadenza della
dichiarazione  dello stato di emergenza e per il periodo strettamente
necessario  al raggiungimento delle finalita' indicate nelle predette
ordinanze.
  2.  L'incarico  di  presidente  dei  comitati  di  cui  all'art. 13
dell'ordinanza  n. 3268 del 12 marzo 2003 e all'art. 5 dell'ordinanza
n.  3269/03,  e  quello  di presidente dei comitati di cui all'art. 9
dell'ordinanza  n.  3270 del 12 marzo 2003, all'art. 4 dell'ordinanza
n.  3271  del  12 marzo  2003  e l'art. 12 dell'ordinanza n. 3299 del
3 luglio  2003,  ove  attribuito a dirigente diprima fascia, equivale
all'incarico  conferito  ai  sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in  deroga  al limite ivi
previsto.