Art. 8. 1. I comitati per il rientro nell'ordinario, di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3269 del 12 marzo 2003, all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, all'art. 4 dell'ordinanza n. 3271 del 12 marzo 2003 e all'art. 12 dell'ordinanza n. 3299 del 3 luglio 2003, costituiscono strutture di missione temporanee previste dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e durano fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita' indicate nelle predette ordinanze. 2. L'incarico di presidente dei comitati di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003 e all'art. 5 dell'ordinanza n. 3269/03, e quello di presidente dei comitati di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 3270 del 12 marzo 2003, all'art. 4 dell'ordinanza n. 3271 del 12 marzo 2003 e l'art. 12 dell'ordinanza n. 3299 del 3 luglio 2003, ove attribuito a dirigente diprima fascia, equivale all'incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga al limite ivi previsto.