Art. 9. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «I componenti del comitato tecnico scientifico di cui sopra, per l'espletamento delle attivita' di competenza connesse alla presente ordinanza possono avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di ricercatori universitari da loro stessi individuati.». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2003 Il Presidente: Berlusconi