Art. 9.
  1.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3267  del  7 marzo  2003 dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente  periodo:  «I componenti del comitato tecnico scientifico di
cui  sopra, per l'espletamento delle attivita' di competenza connesse
alla  presente  ordinanza  possono  avvalersi della collaborazione, a
titolo   gratuito,   di   ricercatori  universitari  da  loro  stessi
individuati.».
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 luglio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi