Art. 2.
  1.   L'erogazione  delle  risorse  assegnate  e'  subordinata  alla
comunicazione,  da  parte  delle  regioni  e  province  autonome,  al
Ministero  del  lavoro e politiche sociali dell'avvio delle procedure
per  la  realizzazione  delle  attivita'  formative;  tale avvio deve
avvenire  entro  il prossimo 31 dicembre 2003. Qualora, entro la data
indicata,  le  amministrazioni  regionali  e  provinciali non abbiano
provveduto ad avviare tali procedure, il Ministero del lavoro e delle
politiche   sociali   procede  alla  revoca  delle  risorse  ed  alla
conseguente   ripartizione  fra  le  altre  amministrazioni,  secondo
criteri   da  concordare  con  il  coordinamento  tecnico  formazione
professionale e lavoro delle regioni.
  2.  Allo  scopo  di  monitorare  l'avanzamento  delle  attivita' di
formazione   per   l'apprendistato,   in  coerenza  con  quanto  gia'
realizzato  in  riferimento  ai  precedenti decreti numeri 302/1999 e
120/2001  di  assegnazione  delle  risorse  alle  regioni  e province
autonome  e  con  il  comma g)  dell'art.  2  della  legge  n. 30 del
14 febbraio  2003  «Delega  al  Governo  in  materia di occupazione e
mercato del lavoro», a partire dal 2004, ciascuna regione e provincia
autonoma  predispone  un  rapporto  annuale  di attuazione, elaborato
secondo  le  linee  guida  fissate  dal  Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  con la collaborazione dell'ISFOL, da inviare allo
stesso  Ministero  entro  il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero del
lavoro  e  politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro
il  31 ottobre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla
base  dei  rapporti  realizzati dalle regioni e province autonome. La
predisposizione  del  rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i
criteri  previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime
ripartizioni  di  risorse  per l'apprendistato fra regioni e province
autonome.
  3.  Trascorsi  due  anni  dalla  data  di  emanazione  del presente
decreto,  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali procede
alla  revoca delle risorse non impegnate - con impegni giuridicamente
vincolanti  -  dalle  regioni e dalle province autonome. Tali risorse
sono   distribuite   fra  le  altre  amministrazioni  sulla  base  di
indicatori  di performance da concordare con il coordinamento tecnico
formazione professionale e lavoro delle regioni.
    Roma, 15 maggio 2003
                                    Il direttore generale: Bulgarelli