Art. 2. 1. L'erogazione delle risorse assegnate e' subordinata alla comunicazione, da parte delle regioni e province autonome, al Ministero del lavoro e politiche sociali dell'avvio delle procedure per la realizzazione delle attivita' formative; tale avvio deve avvenire entro il prossimo 31 dicembre 2003. Qualora, entro la data indicata, le amministrazioni regionali e provinciali non abbiano provveduto ad avviare tali procedure, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse ed alla conseguente ripartizione fra le altre amministrazioni, secondo criteri da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni. 2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' di formazione per l'apprendistato, in coerenza con quanto gia' realizzato in riferimento ai precedenti decreti numeri 302/1999 e 120/2001 di assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome e con il comma g) dell'art. 2 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro», a partire dal 2004, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 31 ottobre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome. La predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra regioni e province autonome. 3. Trascorsi due anni dalla data di emanazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate - con impegni giuridicamente vincolanti - dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono distribuite fra le altre amministrazioni sulla base di indicatori di performance da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni. Roma, 15 maggio 2003 Il direttore generale: Bulgarelli