Art. 2.
  1.  L'adeguamento  tariffario  di  cui  al precedente art. 1 non e'
applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi
di  cui  al  comma  4  dell'art.  13  delle  disposizioni  generali e
condizioni  di  applicazione  in  allegato  al  decreto  ministeriale
18 novembre 1982;
  2.  Tali  contratti  sono  suscettibili  di adeguamenti tariffari a
seguito   di   analoghi  accordi  economici  conclusi  tra  le  parti
interessate.