Art. 5.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra
d'Otranto»  sono  ripartiti  in  conformita' del decreto 12 settembre
2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione
dei  costi  derivanti  delle  attivita'  dei consorzi di tutela delle
denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette
incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
  2.  I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Terra
d'Otranto»  appartenenti  alla categoria «olivicoltori» nella filiera
«grassi  (oli)»,  individuata  all'art.  4,  lettera  d)  del decreto
12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti
di  rappresentativita'  dei  consorzi  di tutela delle D.O.P. e delle
I.G.P.,  sono  tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche  in  caso  di  mancata  appartenenza al Consorzio per la tutela
dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto».