Art. 5. 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» sono ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Terra d'Otranto» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)», individuata all'art. 4, lettera d) del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto».