Art. 6.
  1.  L'incarico  conferito con il presente decreto ha durata di anni
tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  2.  Il  predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste  nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato  e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000,
recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2003
                                         Il direttore generale: Abate