(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
DIRETTIVA  GENERALE  IN  MATERIA  DI  QUALITA' E CARTE DEI SERVIZI DI
   TELECOMUNICAZIONI  AI  SENSI  DELL'Art.  1,  COMMA 6,  LETTERA B),
   NUMERO 2, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249.
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per:
      a) «Autorita»,  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;
      b) «organismo   di   telecomunicazioni»,  un  ente  pubblico  o
privato,  ivi  comprese  le  consociate da esso controllate, al quale
sono  riconosciuti diritti per l'installazione e la fornitura di reti
pubbliche di telecomunicazioni nonche', se del caso, per la fornitura
di  servizi  pubblici  di  telecomunicazioni,  ivi compreso qualunque
servizio  interattivo  anche  se  relativo  a  prodotti  audiovisivi,
esclusa   la   diffusione   circolare   di  programmi  radiofonici  e
televisivi;
      c) «utenti»,  le  persone  fisiche o giuridiche, ivi compresi i
consumatori,  che  utilizzano  o  chiedono  di  utilizzare servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico;
      d) «reclamo»,   l'istanza   con   cui   l'utente   si   rivolge
direttamente  all'organismo  di  telecomunicazioni  per  segnalare un
disservizio, ovvero una questione attinente l'oggetto, le modalita' o
i costi della prestazione erogata.
                               Art. 2.
                       Oggetto della direttiva
    1.  La  presente  direttiva  contiene  le  disposizioni minime di
riferimento   per   l'adozione,   da   parte   degli   organismi   di
telecomunicazioni,  delle  carte  dei  servizi  di  telecomunicazioni
accessibili al pubblico.
    2. La presente direttiva stabilisce, altresi', i criteri generali
relativi  alla  qualita' dei servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico.
    3.  Le  carte  dei  servizi  includono  un richiamo alla presente
direttiva e ne attuano le disposizioni.
    4.  Gli  organismi di telecomunicazioni tenuti all'adozione delle
carte dei servizi:
      a)  rendono  disponibile  copia  delle  carte  dei  servizi  al
contraente   prima   dell'esecuzione  del  contratto,  includono  nei
contratti di fornitura dei servizi un richiamo alle carte dei servizi
e  indicano  nella  documentazione  di  fatturazione le modalita' per
accedere  alle carte dei servizi, incluso l'indirizzo del sito web in
cui esse sono pubblicate;
      b) fatti  salvi  gli obblighi di licenza, inviano all'Autorita'
gli  schemi  delle  carte  dei  servizi  con  almeno trenta giorni di
anticipo rispetto all'avvio commerciale dell'attivita';
      c) informano l'Autorita' e gli utenti, preferibilmente mediante
la  documentazione  di  fatturazione,  ove prevista, delle successive
variazioni  ed integrazioni delle carte dei servizi con almeno trenta
giorni di anticipo rispetto alla loro applicazione.
                               Art. 3.
                        Principi fondamentali
    1. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano l'eguaglianza di
trattamento degli utenti, prescindendo da differenze di sesso, razza,
lingua, religione e opinioni politiche tra gli utenti medesimi.
    2. Fatti salvi gli obblighi di servizio universale, gli organismi
di  telecomunicazione  indicano  agli  utenti eventuali misure atte a
favorire  ogni  forma  di  fruizione  differenziata tesa a realizzare
condizioni  di parita' di accesso ed eguaglianza d'uso dei servizi di
telecomunicazioni  ai  disabili  ed  agli  anziani nonche' a favorire
l'eliminazione delle barriere alla comunicazione. Tali misure possono
prevedere    facilitazioni    quali   tempi   ridotti   e   priorita'
nell'attivazione   dei  servizi  e  nell'attuazione  delle  modifiche
contrattuali  e  tecniche  richieste  nonche'  servizi  di assistenza
clienti  adeguati  alle  esigenze  di  questo  tipo  di  utenti.  Gli
organismi  di  telecomunicazione  agevolano  l'attivita'  propositiva
delle associazioni di categoria interessate.
    3.  I  comportamenti  degli  organismi  di  telecomunicazioni nei
confronti  degli  utenti  si  ispirano  a  criteri  di  obiettivita',
giustizia  ed  imparzialita'. Le clausole delle condizioni generali e
specifiche  di  fornitura  del  servizio e delle norme regolatrici di
settore si interpretano in funzione di tale obbligo.
    4. I servizi sono offerti dagli organismi di telecomunicazioni in
modo  regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle
dovute ad interventi di manutenzione e riparazione. Ogni organismo di
telecomunicazioni  e'  tenuto  ad  informare  in anticipo e con mezzi
adeguati  gli utenti degli interventi programmati di manutenzione che
comportino   interruzioni   complete   del  servizio,  con  specifica
indicazione della durata presumibile dell'interruzione e del punto di
contatto,  facilmente  accessibile,  per  ottenere  assistenza e piu'
dettagliate   notizie.   In   caso   di  intervento  presso  la  sede
dell'abbonato  sono  concordati  la  data  e  l'orario  ed il tecnico
incaricato   dovra'   essere   munito   di   apposito   tesserino  di
riconoscimento.
    5. In ottemperanza al principio del diritto di scelta, la stipula
del  contratto  di  fornitura del servizio, il recesso, le variazioni
contrattuali  per  includere od escludere la fornitura di un servizio
supplementare  o di altre prestazioni aggiuntive sono resi ugualmente
accessibili  e praticabili, attraverso procedure semplici, chiare, ed
equilibrate.
    6. L'organismo di telecomunicazioni garantisce che ciascun utente
possa  esercitare  il  diritto  di  accesso  alle informazioni che lo
riguardano  in  possesso  dell'organismo  medesimo, nonche' i diritti
dell'interessato   nel   trattamento  dei  dati  di  cui  alla  legge
31 dicembre 1996, n. 675.
    7.  Per  migliorare  la  fornitura del servizio, ciascun utente o
associazione  di  consumatori  puo'  produrre  documenti, prospettare
osservazioni,   formulare   suggerimenti   cui   gli   organismi   di
telecomunicazioni si impegnano a fornire tempestivo riscontro.
    8. Gli organismi di telecomunicazioni perseguono il miglioramento
progressivo  dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, attraverso
l'adozione  delle  soluzioni tecnologiche, organizzative, contabili e
procedurali piu' idonee allo scopo.
                               Art. 4.
                      Informazione degli utenti
    1.  Gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le
modalita'  giuridiche,  economiche  e  tecniche  di  prestazione  dei
servizi.
    2.  La  diffusione  di  qualsiasi informazione, in particolare di
quelle  relative  alle  condizioni tecniche ed economiche dei servizi
anche  in  relazione alle modificazioni delle condizioni applicate al
servizio   sottoscritto,   avviene   secondo   criteri   uniformi  di
trasparenza,  chiarezza  e tempestivita', osservando in particolare i
principi  di  buona  fede  e  di lealta', valutati alla stregua delle
esigenze delle categorie di consumatori piu' deboli.
    3.  Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di telecomunicazioni
si impegnano a:
      a) presentare,  in  modo chiaro, esatto e completo, i contenuti
del  servizio  nonche'  i  termini e le modalita' di erogazione ed in
particolare  i  prezzi,  l'unita'  di  conteggio  e  le  modalita' di
tassazione  applicate,  la periodicita' della fatturazione, i periodi
minimi  contrattuali,  le  condizioni  per  il rinnovo ed il recesso,
eventuali  penali  e  le  condizioni per la cessione del credito e la
relativa  notifica  all'utente  ai  sensi  dell'art.  1264 del codice
civile;
      b) descrivere  le  effettive  condizioni tecniche di utilizzo e
funzionamento   del   servizio,   nonche'  le  caratteristiche  e  le
prestazioni  tecniche del servizio all'utente, incluse le prestazioni
tecniche minime garantite;
      c)  fornire,  su  richiesta,  informazioni  in merito a norme o
specifiche  tecniche,  in  base  alle quali sono forniti i servizi di
telecomunicazioni e le prestazioni supplementari;
      d) informare  gli  utenti  delle  decisioni  che li riguardano,
delle  loro  motivazioni,  delle  possibilita'  di  reclamo  e  degli
strumenti di ricorso avverso di esse;
      e) fornire  informazioni  riguardo  alla disponibilita' ed alle
modalita'  di  attivazione  e  di  fruizione  del blocco selettivo di
chiamata,  in  modalita'  permanente  o  controllata dall'utente, nel
rispetto  di  quanto previsto dalla delibera n. 78/02/CONS e riguardo
alla disponibilita' di eventuali strumenti e misure atti a tutelare e
garantire i diritti dei minori nell'accesso e nell'uso dei servizi di
telecomunicazione,  in particolare quelli di intrattenimento, secondo
i  principi generali stabiliti dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di
ratifica  ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo e
nel rispetto delle norme a tutela dei minori;
      f) informare  gli  utenti  del loro diritto di scelta di essere
inseriti  o meno negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico
e  circa le modalita' dell'inserimento, della modifica, dell'utilizzo
e  della  cancellazione  dei  dati  personali nonche' le modalita' di
fornitura  degli  elenchi  secondo quanto stabilito dalle delibere n.
36/02/CONS e n. 180/02/CONS;
      g) specificare   le   condizioni  dei  rapporti  derivanti  dai
contratti  di  tipo  prepagato  ed,  in particolare, le condizioni di
trattamento  del  credito residuo nel caso di cessazione del rapporto
contrattuale,  anche in relazione alla richiesta di attivazione della
prestazione di portabilita' del numero.
                               Art. 5.
                         Offerta dei servizi
    1.  Le  comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei
servizi  di  telecomunicazioni  sono  effettuate in ottemperanza alla
linee guida di cui alla delibera n. 417/01/CONS.
    2.  Gli  organismi  di  telecomunicazioni  adottano uno schema di
contratto nel quale sono precisati almeno:
      a) il servizio da fornire, adeguatamente descritto;
      b) le  condizioni,  tecniche  ed  economiche,  ed  i termini di
disponibilita'  al pubblico che specificano almeno, in relazione alle
caratteristiche del servizio:
        i.  il  dettaglio dei prezzi, nonche' le modalita' secondo le
quali  possono  essere  ottenute  informazioni aggiornate in merito a
tutti i prezzi applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
        ii. il tempo di fornitura del collegamento iniziale;
        iii.  la durata, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei
servizi e del contratto;
        iv. i tipi di servizio di manutenzione offerti;
        v.  gli  indennizzi  e  i  rimborsi  agli abbonati in caso di
servizio insoddisfacente;
        vi.  una  sintesi  della  procedura  da seguire per i reclami
rispondente a quanto previsto dall'art. 8 della presente direttiva;
        vii.  una sintesi della procedura da seguire per la soluzione
delle  controversie  rispondente  a  quanto  previsto  dalla delibera
182/02/CONS.
    3. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza
penali,   all'atto  della  notifica  di  modifiche  delle  condizioni
contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non
inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, nel contempo, del
loro  diritto  di  recedere  dal contratto, senza penali, qualora non
accettino le nuove condizioni.
    4.  In  caso  di  contratti a distanza, la fornitura di offerte e
servizi   avviene   nel   rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185. In caso di attivazione di offerte
gratuite, gli organismi di telecomunicazioni indicano se tali offerte
modificano  le  prestazioni  del  servizio sottoscritto o limitano il
diritto  di  scelta  dell'utente, lasciando all'utente la facolta' di
chiedere la disattivazione dell'offerta stessa. La previa ordinazione
e'  comunque  obbligatoria  quando  l'offerta  e'  o diventa a titolo
oneroso.
                               Art. 6.
                               Consumi
    1. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono agli abbonati, a
richiesta  e  senza  aggravio  di  spesa,  almeno uno strumento o una
modalita'  che  consenta  di  limitare  o  controllare il livello dei
consumi derivanti dall'uso del servizio oggetto del contratto.
    2. E' fatta salva la facolta' dell'organismo di telecomunicazioni
di  prevedere strumenti di autotutela in caso di traffico anomalo, in
particolare  per  i  casi  di possibile uso fraudolento del servizio,
quali l'avviso dell'abbonato o l'invio di fatture anticipate rispetto
all'ordinaria cadenza di fatturazione.
                               Art. 7.
                       Pagamento del servizio
    1.  Oltre  a  quanto  previsto  dalla delibera n. 78/02/CONS, gli
organismi  di  telecomunicazioni  indicano  nella  documentazione  di
fatturazione:
      a) le  modalita'  di  pagamento,  anche in via telematica, e di
ricorso;
      b) qualsiasi altra informazione concernente il pagamento, quali
pagamenti anticipati, rateali, e disattivazioni;
      c)  il  piano  tariffario di base applicato per la fatturazione
cui la documentazione si riferisce e le eventuali variazioni.
    2.  Gli  organismi  di telecomunicazioni indicano nelle carte dei
servizi  l'anticipo  con  il quale la fattura e' inviata all'abbonato
rispetto  alla  data di scadenza dei pagamenti, anticipo che non puo'
essere  inferiore  a quindici giorni. Il pagamento entro i termini di
scadenza,  con  le modalita' indicate, libera immediatamente l'utente
dai    suoi   obblighi.   Eventuali   ritardi   nella   comunicazione
all'organismo  di  telecomunicazioni dell'avvenuto pagamento da parte
del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun
caso imputati all'abbonato.
    3.  Per  i  casi  di  inadempimento  o ritardato adempimento, gli
organismi  di  telecomunicazioni  possono  richiedere all'abbonato il
pagamento   di   una   somma   di   denaro  purche'  di  importo  non
manifestamente  eccessivo  o  comunque  tale  da non superare i tassi
usurari  di  cui  all'art.  2, comma 4, della legge 27 marzo 1996, n.
108,   per   la   categoria  anticipi,  sconti  commerciali  e  altri
finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche.
    4.  Gli  organismi  di  telecomunicazioni adottano modalita', ove
possibile,  automatiche  per  la  restituzione  di eventuali depositi
cauzionali  o  anticipi  conversazioni  ed  indicano  nelle carte dei
servizi  il termine massimo per la restituzione, termine che non puo'
essere superiore a centottanta giorni dalla cessazione del contratto.
Decorsi novanta giorni dalla cessazione del contratto, l'organismo di
telecomunicazioni  restituisce tali depositi o anticipi maggiorati di
interessi  o  di  un  indennizzo  in  misura  almeno equivalente agli
importi  previsti  contrattualmente  per  i  casi di inadempimento da
parte dell'utente.
    5. Fatti salvi i casi di inadempimento da parte degli utenti, gli
organismi  di  telecomunicazioni  non  pretendono  da  questi  alcuna
prestazione  corrispettiva in caso di attivazioni o disattivazioni di
linee  o  contratti  o  di  forniture  di  beni o servizi da essi non
richiesti  e  provvedono,  a  loro  cura e spese, al ripristino delle
condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti o al ritiro di detti
beni.  Tutti  i  costi,  tra  i quali quelli derivanti dal ripristino
della  precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha
disposto  l'attivazione  o  la  disattivazione  della prestazione non
richiesta dall'utente.
                               Art. 8.
                       Reclami e segnalazioni
    1.  Gli  organismi di telecomunicazioni assicurano agli utenti il
diritto   di   presentare,   senza   oneri   aggiuntivi,   reclami  e
segnalazioni,  per  telefono,  per  iscritto,  a  mezzo fax o per via
telematica,  in  particolare  per malfunzionamenti o inefficienze del
servizio,  inosservanza delle clausole contrattuali o delle carte dei
servizi nonche' dei livelli di qualita' in esse stabiliti.
    2.  Nella  documentazione di fatturazione inviata all'utente sono
indicati    il   numero   telefonico   e   l'indirizzo   dell'ufficio
dell'organismo  di  telecomunicazioni  cui poter presentare reclami e
segnalazioni.  In  caso  di  servizi  prepagati,  la  possibilita' di
accedere alla medesima informazione e' assicurata all'utente in forma
scritta all'atto dell'adesione al servizio.
    3.  Gli  organismi di telecomunicazioni assicurano agli utenti la
tracciabilita'  o, almeno, la riferibilita' di reclami e segnalazioni
presentati in una delle forme di cui al comma 1.
    4.  Gli  organismi  di telecomunicazioni indicano nelle carte dei
servizi  il  termine  per la definizione dei reclami, termine che non
puo'  essere  superiore  a  quarantacinque giorni dal ricevimento del
reclamo  stesso. L'organismo di telecomunicazioni comunica all'utente
l'esito del reclamo. In caso di accoglimento del reclamo, l'organismo
di  telecomunicazioni indica i provvedimenti o le misure satisfattive
per  rimuovere  le  irregolarita'  riscontrate  e  per il ristoro dei
pregiudizi  arrecati.  In  caso  di  rigetto, la risposta in esito al
reclamo  e' in forma scritta, e' adeguatamente motivata ed indica gli
accertamenti   compiuti.  Inoltre  l'organismo  di  telecomunicazioni
comunica  all'utente  le  informazioni  relative  alle  procedure  di
risoluzione delle controversie, anche alternative alla giurisdizione,
previste dalla delibera n. 182/02/CONS.
    5. In caso di sospensione del servizio nel corso del tentativo di
conciliazione,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  5
dell'allegato A alla delibera n. 182/02/CONS.
    6. In caso di denuncia di frode avente ad oggetto l'uso indebito,
da  parte  di terzi, del collegamento di rete, presentata dall'utente
all'Autorita'   competente   nelle  forme  previste  dalla  normativa
vigente,  i  pagamenti  relativi  al solo traffico denunciato in modo
specifico  come  di  origine  fraudolenta possono essere sospesi fino
alla  definizione  della  controversia. In caso di frode accertata, i
pagamenti non imputabili all'utente, qualora gia' effettuati, vengono
rimborsati.  Se  l'organismo di telecomunicazioni dimostra che non vi
e'  stata  frode, i pagamenti temporaneamente sospesi sono addebitati
all'utente.
                               Art. 9.
                             Assistenza
    1.  L'organismo  di  telecomunicazioni  fornisce  un  servizio di
assistenza, accessibile telefonicamente, anche nelle ore pomeridiane,
nonche'  per  posta o in via telematica, adeguato alle esigenze degli
utenti  al  quale  e'  possibile,  tra l'altro, segnalare disservizi,
ottenere  risposte  a quesiti legati ai servizi forniti, ai prezzi ed
alla  fatturazione  degli  stessi  ed  alle  procedure di reclamo. Il
numero  telefonico  di  assistenza  e' indicato nel contratto e nella
documentazione  di  fatturazione.  In  caso  di servizi prepagati, la
medesima  informazione  e'  assicurata  all'utente  in  forma scritta
all'atto dell'adesione al servizio.
    2.  L'organismo  di  telecomunicazioni  ed i suoi dipendenti sono
tenuti  a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli
nell'esercizio  dei  loro  diritti e nell'adempimento degli obblighi.
Gli  operatori  che  vengono  a contatto con gli utenti, sia in forma
personale  che per via telefonica o telematica, forniscono all'utente
un proprio identificativo.
                              Art. 10.
                        Qualita' dei servizi
    1.  Ogni  organismo  di telecomunicazioni e' tenuto, nel rispetto
delle   disposizioni   vigenti,  incluse  quelle  di  cui  al  titolo
abilitativo, delle direttive e delle delibere dell'Autorita', a:
      a) individuare,  sulla base delle norme tecniche internazionali
specifiche,  gli  indicatori  di  qualita'  dei  servizi, le relative
definizioni  ed  i metodi di misurazione, fissare i relativi standard
generali e specifici per ciascun anno solare di riferimento, e, entro
la  fine  dell'anno  precedente  a  quello di riferimento, informarne
l'Autorita';
      b) pubblicare una relazione contenente gli indicatori, i metodi
di misurazione, gli standard generali fissati per tali indicatori e i
relativi   effettivi   risultati   raggiunti   nell'anno   solare  di
riferimento  di cui alla lettera a); tale pubblicazione e' effettuata
contestualmente  alla  pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio
o,  comunque,  entro  il  30 giugno  dell'anno successivo a quello di
riferimento;
      c) inviare   contestualmente   tale   relazione  all'Autorita',
indicando  in  che  modo  e'  avvenuta  la  pubblicazione di cui alla
lettera b).
    2. Gli indicatori di qualita' del servizio ed i relativi standard
generali  e  specifici  di cui al comma 1 del presente articolo, sono
riportati  nelle  carte  dei  servizi,  annualmente  aggiornati,  nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  3, comma 8, della presente
direttiva,   e   comunicati   agli  utenti  nella  documentazione  di
fatturazione,  ove  prevista,  cosi'  come i risultati raggiunti e le
relative modalita' di pubblicazione.
    3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo,
ogni  organismo  di  telecomunicazioni  che installa ed esercita reti
pubbliche  di  telecomunicazioni  e  che  presta  servizi  telefonici
accessibili   al  pubblico  trasmette  all'Autorita',  su  richiesta,
tenendo  conto  delle  norme internazionali, una relazione contenente
dati  consuntivi sulla qualita' dei servizi resi su base semestrale e
fornisce  ogni  indicatore utile nonche' elementi di raffronto con il
semestre precedente.
                              Art. 11.
                       Rimborsi ed indennizzi
    1.  Gli  organismi  di telecomunicazioni rimborsano all'utente le
somme  erroneamente addebitate. Se gli errati addebiti riguardano una
pluralita'  di  utenti, gli organismi di telecomunicazioni effettuano
automaticamente  il  rimborso  ai  relativi  abbonati  o,  in caso di
servizi   prepagati,  informano  gli  utenti  della  possibilita'  di
richiederlo.
    2.  Per  gli  inadempimenti  contrattuali  ed il mancato rispetto
degli  standard  di qualita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera a),
gli  organismi  di  telecomunicazioni fissano ed indicano nelle carte
dei  servizi  e  nella  documentazione  di  fatturazione,  i  casi di
indennizzo  a  richiesta  e  di  indennizzo  automatico  e i relativi
importi  che devono essere univocamente determinabili e proporzionati
al   pregiudizio   arrecato.   In   ogni   caso,   gli  organismi  di
telecomunicazioni   corrispondono   un   indennizzo   rispondente  ai
requisiti   sopra   indicati   per  i  ritardi  nella  fornitura  del
collegamento  iniziale, ivi compresi i casi in cui il collegamento e'
fornito al proprio cliente mediante servizi di accesso disaggregato a
livello di rete locale.
    3.  Gli  organismi  di telecomunicazioni provvedono all'accredito
degli  importi dovuti entro la prima fatturazione utile o, in caso di
servizi   prepagati,  informano  gli  utenti  della  possibilita'  di
richiedere  tale  accredito.  A  richiesta  dell'abbonato, rimborsi e
indennizzi, anziche' detratti dalla fattura, sono liquidati con altro
mezzo di pagamento di facile riscossione.
    4.  La corresponsione dell'indennizzo non esclude la possibilita'
per  l'utente  di  richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento
dell'eventuale ulteriore danno subito.
                              Art. 12.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  Gli  organismi di telecomunicazioni adeguano le proprie carte
dei  servizi  alle  disposizioni di cui alla presente direttiva entro
sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
    2.  In  caso  di  violazione  delle  disposizioni  della presente
direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.