IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova
disciplina  delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare
l'art.   11,  comma  1,  che  prevede  l'emanazione  di  disposizioni
regolamentari   per   l'istituzione   e  la  tenuta  dell'albo  degli
imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;
  Visto  il  decreto  legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente
l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 114, recante la
riforma  della  disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del
24 aprile  2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai
documenti  che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
  Considerata  la  necessita'  di prevedere l'istituzione e la tenuta
dell'albo  degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, al fine di
dare  una tutela maggiore al patrimonio delle citate denominazioni di
origine e indicazioni geografiche;
  Acquisito  il  parere  del  Comitato  nazionale  per la tutela e la
valorizzazione  dei  vini  DO  e IGT, istituito ai sensi dell'art. 17
della citata legge n. 164/1992;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso
nella seduta del 24 luglio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il presente decreto stabilisce le norme per la istituzione e la
tenuta dell'albo degli imbottigliatori, di seguito denominato «albo»,
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a
denominazione   di   origine   controllata  (DOC)  e  ad  indicazione
geografica  tipica  (IGT),  di seguito indicate anche con la dicitura
«denominazione di origine» o con la sigla «DO».
  2. Ai sensi del presente decreto si intende:
    a) per  «imbottigliamento»  il  condizionamento del prodotto, per
fini  commerciali,  in  recipienti  di  contenuto  non superiore a 60
litri;
    b) per  «imbottigliatore»:  la  persona  fisica  o  giuridica,  o
l'associazione  di tali persone, che procede o fa procedere per conto
proprio all'imbottigliamento.