IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Considerata la necessita' di prevedere l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, al fine di dare una tutela maggiore al patrimonio delle citate denominazioni di origine e indicazioni geografiche; Acquisito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT, istituito ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 164/1992; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 24 luglio 2003; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le norme per la istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori, di seguito denominato «albo», dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica (IGT), di seguito indicate anche con la dicitura «denominazione di origine» o con la sigla «DO». 2. Ai sensi del presente decreto si intende: a) per «imbottigliamento» il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri; b) per «imbottigliatore»: la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento.